Sulla g.u.r.i. n. 179 del 4 agosto u.s. é stata pubblicata la L. 3 agosto 2009 n. 102 di conversione del Decreto legge n. 78/09 recante i provvedimenti anticrisi (all. 1).
         Tra le novití  pií¹ importanti, introdotte dalla suddetta legge, in materia di normativa sugli appalti pubblici segnaliamo l’abolizione dell’obbligo di produzione delle giustificazioni preventive in sede di offerta da parte delle imprese partecipanti alle gare pubbliche.
         Segnatamente, l’art. 4-quater della legge in oggetto (all. 2 e 3) ha modificato gli artt. 86, 87, 88 e 122 del D.lgs n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – c.d. Cod. De Lise) nel senso che eliminato l’obbligo della presentazione delle giustificazioni preliminari, la stazione appaltante deve prima determinare la soglia di anomalia e, successivamente, richiedere per iscritto alle imprese che hanno presentato un’offerta “anomala” la presentazione per iscritto delle giustificazioni, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni. Rimane immutata la disposizione che all’esclusione dell’offerta puí² provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica in contraddittorio.
         Altro aspetto rilevante é dato dalla possibilití  concessa all’Amministrazione di costituire una commissione specifica per l’esame delle giustificazioni, garantendo al seggio di gara o alla commissione giudicatrice un supporto qualificato nell’analisi delle offerte anomale. Altresí¬, la stazione appaltante, puí² riservarsi la facoltí  (da indicare nel bando di gara o nell’avviso o lettera di invito) di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta, in tal modo si potrí  effettuare contestualmente la verifica di pií¹ offerte anomale, superando la rigidití  della verifica progressiva offerta dopo offerta prevista originariamente nell’art. 88 c. 7. Tale ultima modifica normativa é stata apportata alla luce della Determinazione dell’Autorití  di vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell’8 luglio 2009 (all. 4), che ha fornito delle indicazioni alle Amministrazioni per rendere pií¹ efficace e rapido il procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte.
         Il provvedimento in oggetto é entrato in vigore il 5 agosto scorso, e si applica alle procedure i cui bandi di gara o avvisi (o inviti) siano stati pubblicati (o inviati) successivamente a tale data di entrata in vigore.
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