Comunichiamo che il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito di una richiesta di parere dell’ANCE, ha fornito chiarimenti circa l’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 3-bis D.L. n. 185/08 convertito in L. n. 2/09 (all. 1), relativo alla cessione di cui in oggetto.

Rammentiamo che la norma prevede, limitatamente all’anno 2009, che su istanza del creditore presentata entro il 31 dicembre 2009, le Regioni e gli Enti locali, possono entro 20 giorni e nei limiti del Patto di stabilití  interno, certificare la liquidití  e l’esigibilití  del credito al fine di consentire la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto (Regione o Ente locale), a far data dalla predetta certificazione che puí² essere rilasciata anche nel caso in cui il contratto in essere escluda la cedibilití  del credito medesimo. A tale disposizione, ha fatto seguito il D.M. Economia del 19 maggio scorso (all. 2) che ha fornito le modalití  di attuazione del suddetto articolo con allegato modello di istanza per la certificazione del credito, facendo perí² sorgere il dubbio dell’applicabilití  della norma agli “appalti di lavori”.

Il Ministero dell’Economia con la suddetta nota (all. 3) ha confermato l’interpretazione data fin dall’inizio dall’ANCE, evidenziando che “non vi é dubbio che tra i crediti certificabili rientrino anche quelli relativi a somme dovuta per appalti e, pertanto, anche per appalti di lavori”. Altresí¬, il Ministero ha ribadito che la norma é applicabile esclusivamente per i crediti vantati dalla Regione e dagli Enti locali.