Sulla G.U.R.I. n. 223/09 è stato pubblicato il D.L. in oggetto, il quale – in adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009 – ha apportato alcune modifiche al D.lgs. n. 163/2006 (c.d. Cod. De Lise).

In particolare, è stato abrogato l’art. 34, comma 2; conseguentemente modificato l’art. 49, comma 2 lett. e); e, infine, modificato l’art. 38, comma 1 e 2.

In sintesi, secondo la nuova disciplina non vengono automaticamente escluse le imprese partecipanti alla medesima gara qualora siano in situazioni di controllo, bensí¬ saranno escluse solo se tale situazione abbia influito sulla formulazione delle offerte tanto che le stesse sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Segnatamente, oltre all’abrogazione dell’art. 34 comma 2 ed alla soppressione dal c. 2 lett. e) art. 49 delle parole “ní© si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34 c. 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara”, importante modifica ha subito l’art. 38.

Invero, a tale articolo dopo la lettera m-ter), viene aggiunta la lettera m-quater), relativa alla dichiarazione di esistenza o inesistenza di situazioni di controllo tra le ditte partecipanti alla medesima procedura di affidamento.

Nel caso in cui l’impresa dichiari di essere in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c., dovrí  dichiarare il concorrente con cui sussiste tale situazione e corredare la stessa dichiarazione da documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. La stazione appaltante potrí  escludere i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.