Alcune imprese associate hanno segnalato che il bando di gara in questione prevede lavorazioni di categoria OG1 per un importo di € 8.277.672,34, ma indica erroneamente la classifica V anziché la VI.

Abbiamo segnalato l’errore alla stazione appaltante (all. 1).

Il Comune di Catania ha corretto l’errore ed ha pubblicato sul proprio sito un avviso di rettifica.

Abbiamo rilevato ulteriori anomalie nella procedura in oggetto con riferimento alle seguenti previsioni del capitolato speciale d’appalto.

1. E’ prescritto che sull’importo netto progressivo dei lavori l’ente applicherí , oltre alla- ritenuta dello 0,50% prevista dall’art. 7 DM 145/2000, anche una “ritenuta del 15% non svincolabile e la cui erogazione avverrí  solo dopo l’avvenuta approvazione degli atti di collaudo”.

2. E’ prescritto che in caso di ritardo sull’erogazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture, “l’impresa non potrí  richiedere all’ente gli interessi per ritardato pagamento, cií² in deroga all’art. 26 L. 109/94, all’art. 30 D.M. n. 145/2000 e art. 102 e 116 DPR 554/99“.

Le clausole appaiono illegittime e sono state segnalate all’ente appaltante (all. 2).

In considerazione del mancato riscontro da parte del Comune di Catania, abbiamo presentato un’istanza di parere precontenzioso all’Autorití  di Vigilanza sui contratti pubblici (all. 3).

L’Autorití  ha comunicato di aver aperto una procedura di verifica del bando di gara.

In considerazione di cií² abbiamo inviato una nota con cui ribadiamo l’illegittimití  del bando.