Tracciabilità flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010) decreto legge 12 novembre 2010, n. 187
- 15 Novembre 2010
- 0
Facendo seguito alle precedenti circolari sull’argomento (n. 227 e n. 241), segnaliamo che sulla G.U.R.I. n. 265 del 12 novembre 2010 è stato pubblicato il decreto legge n. 187/2010, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”, entrato in vigore lo scorso 13 novembre.
Con tale decreto sono state dettate importanti disposizioni interpretative e modificative degli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010.
In particolare, il decreto chiarisce che:
– Le disposizioni relative alla tracciabilití si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010, ossia a partire dal 7 settembre 2010. I contratti sottoscritti precedentemente alla suddetta data dovranno essere adeguati entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, dunque entro il 7 marzo 2011. (art. 6, cc. 1 e 2).
– Per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle norme in materia di tracciabilità , l’espressione “filiera delle imprese” va riferita tutti i subappalti ed i subcontratti stipulati tanto dall’appaltatore principale, quanto dal subappaltatore. L’obbligo non si estende ai successivi contratti (es. fornitore del fornitore), in quanto manca il nesso diretto con l’esecutore del contratto principale. (art. 6, c. 3).
-Si potranno utilizzare lo stesso conto bancario o postale per diverse commesse, cosí¬ come sarí possibile utilizzare uno o pií¹ conti correnti per il medesimo appalto. Viene inoltre precisato che sui conti correnti in questione potranno essere fatte transitare somme estranee alle commesse pubbliche per cui i medesimi conti correnti sono stati indicati (art. 6, c. 4).
– Non sarí necessario aprire nuovi conti correnti dedicati. L’appaltatore potrí utilizzare anche conti gií esistenti, purchí© questi siano comunicati alla stazione appaltante entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto pubblico per il quale saranno impiegati (art. 7, c. 1, lett. a), n. 6).
– Oltre al bonifico bancario o postale, sarí anche possibile utilizzare qualsiasi altro strumento di pagamento idoneo a garantire la piena tracciabilití delle operazioni finanziarie (art. 6, c. 5).
– Ai fini dell’identificazione del pagamento, sarí necessario indicare semplicemente il codice identificativo di gara (CIG). Il codice unico di progetto (CUP) dovrí essere indicato, insieme al CIG, solo nei casi espressamente previsti dall’art. 11 della legge n. 3/2003 (progetti di investimento pubblico). Pertanto, viene abrogata la disposizione che imponeva alle stazioni appaltanti l’obbligo di richiedere il CUP per ogni bando di gara pubblicato (art. 7, c. 1, lett. a), nn. 4 e 5).
– Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilití delle operazioni finanziarie, determina la risoluzione di diritto del contratto (art. 7, c. 1, lett. a), n 8).
– Le sanzioni di cui all’art. 6 della legge n. 136/2010 saranno comminate dal Prefetto della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Avverso dette sanzioni sarí possibile proporre opposizione davanti al giudice in cui ha sede l’autorití che ha applicato la sanzione stessa (art. 7, c. 1, lett. b), n. 1).