Il 7 settembre 2010 è entrata in vigore la legge n. 136 del 13 agosto 2010 riguardante il “Piano straordinario contro le mafie” che prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali, poi modificata dal decreto legge n. 187/10 convertito con legge  n. 217/10.

In particolare, gli artt. 3 e 6 della L. n. 136/10 hanno introdotto la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari riguardanti gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da applicare ai contratti e subcontratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010. Invece, per i contratti sottoscritti anteriormente al 7 settembre, la normativa deve essere applicata alla scadenza del periodo transitorio ovverosia dal 18 giugno scorso; tali contratti s’intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall’art. 3 della L. n. 136/10 che non dovranno essere inserite nei contratti essendo applicabili ed efficaci ex legge dal 18 giugno 2011.

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture aveva adottato due Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010; ora, alla luce dell’applicazione normativa ha emanato una nuova determinazione in oggetto che riordina i precedenti atti e fornisce nuove linee interpretative ed applicative.

Tale Determinazione n. 4 del 7 luglio, per espressa dichiarazione dell’Autorità, è da considerarsi sostitutiva delle due precedenti determinazioni n. 8 e 10 del 2010.

Alleghiamo Determinazione