“Amministrazione aperta – trasparenza P.A.”- Dlgs. n. 33/2013
- 29 Aprile 2013
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Nella g.u.r.i. n. 80/2013 è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto recante il “riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni delle P.A.”, emanato in attuazione della delega contenuta nella Legge anticorruzione (L. 190/2012).
Con il provvedimento in oggetto, entrato in vigore lo scorso 20 aprile, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di introdurre nei siti web istituzionali la “sezione amministrazione trasparente” nella quale dovranno pubblicare i documenti e dati concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa, in modalità tali da garantire l’accessibilità totale delle informazioni. Si disciplinano, quindi, alcuni obblighi concernenti la pubblicazione dei dati degli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture e quelli riguardanti la programmazione delle opere pubbliche. La tempestività ed il rispetto degli oneri di pubblicazione, sono devoluti ad un responsabile per la trasparenza, il quale provvede a segnalare eventuali casi di inadempimento, sanzionati a livello di responsabilità dirigenziale.
Riguardo, specificatamente il settore dei contratti pubblici, il decreto in oggetto prevede (art. 37) l’obbligo della P.A. di pubblicare nel proprio sito, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture (avvisi e bandi di gara, avvisi sulle risultanze di gara ed esecuzione delle opere quali importo dell’aggiudicazione e importi delle somme liquidate). Altresì, nelle procedure negoziate senza bando, l’amministrazione dovrà pubblicare on line la determina a contrarre. Conseguentemente, le P.A. dovranno, con cadenza semestrale, pubblicare gli elenchi di tutti i provvedimenti adottati in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 23). Tutti i suddetti dati, dovranno essere trasmessi dalla P.A. all’Autorità di vigilanza sui cc.pp. che li pubblicherà sul proprio sito istituzionale, catalogati su base regionale. L’eventuale omissione o inadempimento nella trasmissione dei dati nelle modalità previste, è punita da sanzione amministrativa con provvedimento dell’AVCP. E’, inoltre, previsto che la stessa AVCP provveda all’invio annuale alle Corte dei Conti dell’elenco delle Amministrazioni inadempienti.
Infine, il provvedimento in oggetto, abroga espressamente (dal 20 aprile 2013), l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 (c.d. “decreto crescita”, convertito in L. n. 134/2012), il quale disponeva che dall’1 gennaio 2013, le concessioni di erogazione di denaro pubblico e, quindi, di corrispettivi alle imprese e liberi professionisti – di valore superiore a € 1.000 – fosse soggetta alla pubblicità sui siti istituzionali quale condizione legale di efficacia del titolo legittimante dell’erogazione stessa. Pertanto, la mancata pubblicazione on line di tali atti, si poneva quale preclusione al pagamento da parte delle P.A. dei corrispettivi maturati dalle imprese esecutrici. Con l’abrogazione del suddetto art. 18, pertanto, l’onere di pubblicazione on line dei corrispettivi pagati alle imprese non è più condizione di efficacia del pagamento stesso, fermo restando l’obbligo della P.A. di pubblicare ex post l’informazione delle somme erogate.
Riguardo, invece, il settore privato, il decreto legislativo in oggetto, introduce forme di pubblicità nei processi di pianificazione e gestione del territorio. Invero, si prevede (art. 39) che le P.A. pubblichino tutti gli atti di governo del territorio, piani di coordinamento, piani paesaggistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti. Per ciascuno di tali atti devono essere pubblicati tempestivamente anche: gli schemi di provvedimento, prima che siano approvati; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. La pubblicità sui siti istituzionali degli atti definitivi, è condizione necessaria per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi.
Infine, sempre l’art. 39, prevede l’obbligo di pubblicità anche alle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica. Il Comune, pertanto, dovrà pubblicare tutta la documentazione relativa a ciascun provvedimento di presentazione e approvazione delle proposte in attuazione o variante dello strumento urbanistico vigente che comportino premialità edificatorie o forme di impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione tramite extra oneri o di cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.
Allegato decreto legislativo n. 33/2013
(29 aprile 2013)