IVA e ritenute di garanzia – Risposta Agenzia delle Entrate
- 8 Maggio 2013
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Facciamo seguito alla ns. circolare n. 140 del 24 ottobre scorso, con la quale abbiamo comunicato che la Corte di Cassazione con Sentenza 5 ottobre 2012 n.16977 aveva sostenuto che le ritenute di garanzia (0,50% art. 4 c. 3 DPR n. 207/’10) trattenute nei S.A.L. dal committente a garanzia dell’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali dei dipendenti o della corretta esecuzione dell’opera da parte dell’appaltatore, dovevano essere fatturate e assoggettate a IVA solo al termine dei lavori e a seguito del collaudo e che, pertanto, durante l’esecuzione dei lavori la fatturazione dei SAL doveva operarsi al netto di tali “ritenute di garanzia”. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 29 aprile scorso al quesito formulato dall’ANCE, ribadisce l’orientamento della Suprema Corte chiarendo risolutamente che nei contratti di appalto pubblici e privati, le suddette ritenute di garanzia devono essere fatturate e assoggettate a IVA solo al termine dei lavori e a seguito del collaudo. Pertanto, la fatturazione delle ritenute di garanzia deve essere effettuata al momento della loro effettiva erogazione da parte del committente all’appaltatore.
(8 maggio 2013)