Pagamenti crediti delle imprese – conversione in Legge n. 64 del D.L. n. 35/2013
- 12 Giugno 2013
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Nella G.U.R.I. n. 132 del 7 giugno scorso, è stata pubblicata la legge 6 giugno 2013 n. 64 con la quale è stato convertito con modificazioni il D.L. n. 35/2013 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della P.A….”. Queste le novità più importanti per le imprese edili – oggetto di apposite proposte ANCE – che di seguito evidenziamo con colori diversi come nel testo della stessa legge allegata.
- Art. 6-bis: nell’art. 253 D.lgs. 163/’06 è inserito il comma 23-bis, quale norma transitoria valida fino al 31 dicembre 2015, che consente all’esecutore dei lavori di sospendere i lavori (“eccezione di inadempimento” ex art. 1460 Cod. Civ.) in caso di mancato pagamento da parte della stazione appaltante di un importo pari al 15% dell’importo netto contrattuale (anziché al 25% come prima previsto dall’art. 133 c. 1 D.lgs. 163/’06);
- Art. 6 comma 11-ter: ai fini dei pagamenti dei debiti della P.A. maturati al 31.12.2012 di cui alla legge in oggetto, l’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi un’inadempienza contributiva, si applica l’art. 4 del Regolamento DPR n. 207/’10, il quale prevede la decurtazione dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza accertata mediante il DURC, con conseguente pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL e Cassa Edile). Tale previsione pone fine all’annoso problema riguardante la richiesta di regolarità contributiva al momento del pagamento effettuato dalle P.A. anche dopo un lungo intervallo rispetto alla maturazione del credito stesso, quando talvolta le imprese siano divenute “irregolari”;
- Art. 6 comma 9: entro il 5 luglio 2013, le P.A. devono pubblicare sul proprio sito l’elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione all’impresa creditrice, indicando l’importo e la data prevista di pagamento. La mancata comunicazione è rilevante ai fini della responsabilità disciplinare dei dirigenti pubblici, i quali potranno essere assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a € 100 per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito;
- Art. 7 comma 1 e 9-bis e art. 6 comma 01: estesa la disciplina della certificazione dei crediti anche per le somme dovute per prestazioni professionali oltre che per le somministrazioni, forniture e appalti (già previsti dal D.L. 35/2013) anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo;
- Art. 10 comma 4-ter: estesa fino al 2014 (anziché come prima previsto fino al 2012) la possibilità per le P.A. di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal DPR 380/’01 (T.U. edilizia), per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.