Caro-ferro – D.M. Infrastrutture 3 luglio 2013
- 24 Luglio 2013
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Sulla G.U.R.I. n. 168 del 19 luglio u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 luglio 2013 con il quale, ai sensi dell’art.133, comma 6 d.lgs. n. 163/2006, il Ministero rileva le variazioni percentuali annuali, relative all’anno 2012 rispetto al 2011, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, ai fini della determinazione delle relative compensazioni.
In particolare, con il D.M. in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 133, comma 4 del Codice, ha rilevato:
– i prezzi medi, per l’anno 2011, relativi ai materiali da costruzione più significativi che hanno subìto, nell’anno 2012, variazioni percentuali annuali superiori al 10 per cento per effetto di circostanze eccezionali;
– le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, verificatesi nell’anno 2012 rispetto ai prezzi medi rilevati nell’anno 2011.
Dalla tabella contenuta nell’Allegato 1 del decreto si evince che le variazioni percentuali rilevanti ai fini della compensazione hanno riguardato unicamente il costo del bitume, per il quale è stata registrata una variazione di prezzo pari al 12,8%.
In relazione a tale voce, per le lavorazioni contabilizzate nell’anno 2012, gli appaltatori potranno presentare all’amministrazione appaltante istanza di compensazione per la metà della variazione di prezzo eccedente il 10 per cento, con le modalità stabilite dall’art. 171 D.P.R. n. 207/2010 – a pena di decadenza – entro sessanta giorni dal 19 luglio 2012 (data di pubblicazione del decreto). Il D.M. precisa, altresì, sempre in relazione ai lavori contabilizzati nel 2012, che si applicano ai fini del calcolo della compensazione anche le variazioni, eccedenti il 10 per cento, rilevate nei precedenti decreti, in relazione all’anno di presentazione dell’offerta.
In particolare:
a) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2011, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto delle variazioni riportate nella tabella allegata al DM in oggetto;
b) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2010, in relazione alle lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto unicamente delle variazioni riportate nella tabella allegata al DM in oggetto, nonché alla tabella allegata al D.M. 3 maggio 2012;
c) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2009, in relazione alle lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto unicamente delle variazioni riportate nella tabella allegata al D.M. in oggetto, nonché alla tabella allegata al D.M. 3 maggio 2012. Ciò in quanto il D.M. 31 marzo 2011 non ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10% nell’anno 2010 rispetto all’anno 2009;
d) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2008, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate nella tabella allegata al DM in oggetto, anche delle variazioni indicate nell’Allegato al D.M. 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 al D.M. 9 aprile 2010;
e) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2007, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate nella tabella allegata al D.M. in oggetto, anche delle variazioni indicate nell’allegato al D.M. 3 maggio 2012 e di quelle indicate nell’allegato n 2 del D.M. 9 aprile 2010;
f) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2006, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto, oltre che di tutte le variazioni indicate sub. e), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 24 luglio 2008;
g) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto, oltre che di tutte le variazioni indicate sub. f), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 2 gennaio 2008;
h) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2004, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate sub. g), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 11 ottobre 2006;
i) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente, per la compensazione delle lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate sub. h), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 30 giugno 2005.
Allegato DM in oggetto