Sulla G.U.R.I. n. 164 del 15 luglio u.s. è stato pubblicato il D.P.C.M. in oggetto recante le “modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 c. 52 L. n. 190/2012”, che entrerà in vigore il prossimo 14 agosto.

Tale DPCM, sostanzialmente, riguarda la costituzione delle cd. “white list” presso le Prefetture. Gli elenchi, la cui iscrizione è volontaria, riguardano i settori ritenuti più a rischio di infiltrazione mafiosa, già individuati dalla legge anticorruzione (L. n. 190/2012 art. 1 c. 53), ed esattamente:

  1. trasporto di materiale a discarica per conto di terzi;
  2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
  3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  5. noli a freddo di macchinari;
  6. fornitura di ferro lavorato;
  7. noli a caldo;
  8. autotrasporti per conto di terzi;
  9. guardianìa dei cantieri

L’iscrizione avviene su richiesta, anche per via telematica, dell’azienda interessata nella quale è indicato il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione (art. 3 DPCM). Di seguito, la Prefettura ha novanta giorni di tempo per accettare o meno la domanda, dopo aver effettuato le dovute verifiche “antimafia”. L’inserimento dell’impresa nella suddetta white list, pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” della Prefettura di competenza, ha validità 12 mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta (art. 2). Eventuali modifiche dell’assetto proprietario e degli organi societari dell’impresa iscritta, devono essere comunicato entro trenta giorni dalla modifica, pena la cancellazione dell’iscrizione (art. 4). Infine, l’iscrizione dell’impresa nella white list, consentirà alle stazioni appaltanti di non richiedere la relativa certificazione antimafia (art. 7).

Allegato DPCM.

Allegato: