Facciamo seguito alla ns. circ. n. 134 dell’11 luglio scorso, con la quale abbiamo comunicato che a seguito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dall’A.G.I. (Associazione Grandi Imprese), il Consiglio di Stato si era pronunciato con parere n. 3014/2013 sancendo l’illegittimità degli art. 85 comma 1 lett. b) nn. 2 e 3; art. 107 comma 2 e art. 109 comma 2 DPR n. 207/’10 (allegati con modifiche).

Con l’emanazione del D.P.R. 30 ottobre 2013 pubblicato in GURI n. 280 del 29 novembre, che entrerà in vigore il 14 dicembre prossimo, le suddette disposizioni sono state annullate dal Reg. Appalti.

Sostanzialmente, a seguito dell’annullamento ed in particolare dell’art. 107 comma 2 e art. 109 comma 2 DPR 207/’10, il concorrente ad una gara d’appalto pubblico in possesso di adeguata attestazione SOA nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, può partecipare alla gara ed eseguire tutte le lavorazioni comprese quelle categorie specialistiche (OS) appartenenti alla/e categoria/e scorporabile/i, senza alcun obbligo – nel caso non possedesse attestazione SOA nelle cat. specialistiche (OS) scorporabili – di formare ATI o di ricorrere all’avvalimento o al subappalto.

Altresì, è annullato anche parte dell’art. 85 DPR n. 207/’10 riguardante il limite di utilizzabilità, ai fini qualificatori per attestazione SOA, della quota dei lavori subappaltati.

Considerato il notevole impatto che avranno le suddette modifiche sulla qualificazione delle imprese alle gare d’appalto, abbiamo notizia che il Governo sta redigendo un decreto “ponte” che dovrebbe ridefinire la normativa in materia di qualificazione, il quale probabilmente sarà varato prima del 14 dicembre prossimo.

5 dicembre 2013