1)Sulla G.U.R.I. del 23.12.2013 n. 300 è stato pubblicato il decreto legge n. 145/2013, recante “interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas. Per la riduzione di premi RC auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.

Tra le novità più importanti, si segnalano la modifiche all’art. 118 D.lgs. n. 163/’06: “Subappalto”. Esattamente, il comma 10 dell’art. 13 del D.L. in oggetto, consente alla stazione appaltante di provvedere, per i contratti in corso, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Tale facoltà è concessa ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell’esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante. Le motivazioni della novella introdotta dal legislatore sono, in sostanza, finalizzate a consentire alla stazione appaltante di non sospendere i pagamenti all’appaltatore come previsto al comma 3 art. 118 e di provvedere direttamente ai pagamenti in favore del subappaltatore anche quando il bando non contempli tale facoltà.

Ulteriore novità, sempre contenuta nel comma 10 del D.L. in esame e riguardante sempre l’art. 118 D.lgs. n. 163/’06, concerne la facoltà dell’ente appaltante, anche per i contratti in corso, nella pendenza della procedura di concordato preventivo, di provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall’affidatario e dai subappaltatori, presso il tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura (nuovo comma 3-bis art. 118).

2)Sulla G.U.R.I. del 27.12.2013 n. 302, è stata pubblicata la legge finanziaria 2014 c.d. legge di stabilità, per la quale l’ANCE ha predisposto un dossier già inviatovi ieri (“le misure di interesse per il settore delle costruzioni”). In materia di contratti pubblici, si segnalano le seguenti novità.

– Disposizioni in materia di pagamento del contraente generale (art. 1 comma 72): modifica dell’art. 176 c. 9 D.lgs. n. 163/06 nel senso che negli affidamenti a contraente generale (G.C.), il soggetto aggiudicatore deve verificare, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del G.C., compresa l’emissione di eventuali S.A.L. il regolare adempimento degli obblighi contrattuali di quest’ultimo verso i propri affidatari. Qualora risulti l’inadempienza del G.C., il soggetto aggiudicatore dovrà (prima era facoltà) applicare una detrazione sui pagamenti successivi, procedere al pagamento diretto all’affidatario e applicare le eventuali sanzioni previste dal contratto.

– Contratti pubblici in economia per i Comuni con abitanti fino a 5.000 (art. 1 comma 343): sulla base di precedenti normative, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, dall’1 gennaio scorso è entrato in vigore l’obbligo di affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualunque importo (art. 33 comma 3-bis D.lgs. n. 163/’06). La legge di stabilità, ha limitato il perimetro di applicabilità, stabilendo che il suddetto obbligo non si applica per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuati in economia tramite amministrazione diretta (ovverosia importi inferiori a € 50.000) e per gli affidamenti diretti (ovverosia importi inferiori a € 40.000). Tali ultime procedure, dato il loro importo contenuto, continuano a essere gestiti dai piccoli Comuni stessi e non richiedono il ricorso alle centrali di committenza.

Per consultare i testi aggiornati del D.lgs. n. 163/’06 (Cod. Appalti), del D.P.R. n. 207/’10 (Regolamento Appalti) ed anche quelli concernenti la materia dell’ edilizia e dell’urbanistica, suggeriamo la consultazione dei seguenti siti: www.normattiva.it e www.bosettiegatti.eu

15/01/2014