Fatturazione elettronica – Avvalimento plurimo – Spese pubblicazione bandi
- 30 Aprile 2014
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1.Fatturazione elettronica: nel rammentare che dal prossimo 6 giugno scatta l’obbligo per gli operatori economici di inviare alla pubblica amministrazione le fatture in forma elettronica relativamente alle prestazioni eseguite nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza; e, successivamente, dal 31 marzo 2015 per le fatture emesse nei confronti delle altre P.A. ivi comprese le amministrazioni locali (es. i Comuni), alleghiamo una Circolare congiunta del Dip. Finanze e del Dip. funzione pubblica n. 1/2014 e un breve dossier ANCE che forniscono le linee guida sull’applicabilità di tale modalità di fatturazione. Comunichiamo, infine, che a seguito del D.L. n. 66 dello scorso 24 aprile (art. 25), il Governo ha anticipato il suddetto termine del 31 marzo 2015 (prima 6 giugno 2015), stabilendo altresì che le fatture elettroniche emesse verso la P.A. debbano contenere obbligatoriamente, pena il divieto di pagamento, il codice identificativo di gara (C.I.G.) e l’eventuale codice unico di progetto (C.U.P.).
- Avvalimento plurimo: il concorrente ad una gara d’appalto può avvalersi di più imprese ausiliare per ciascuna categoria di qualificazione SOA, l’amministrazione aggiudicatrice può tuttavia esigere che il livello minimo di qualificazione sia dimostrato da un unico operatore economico o, eventualmente facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici. E’ quanto espresso dal Comunicato dell’Autorità di vigilanza sui cc.pp. che ha analizzato gli effetti sulla disciplina nazionale dell’istituto dell’avvalimento, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013, la quale ha rilevato l’incompatibilità dell’art. 49 c. 6 D.lgs. n. 163/’06 (divieto in via generale negli appalti di lavori pubblici di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione della capacità di più imprese) con le Direttive comunitarie. Pertanto, in linea con i principi della sentenza, l’AVCP ritiene ammissibile in sede di gara che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente per il raggiungimento della classifica richiesta nel bando, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria. Resto salvo che, nel caso in cui i lavori presentino una peculiarità tale da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori, l’ente appaltante potrà legittimamente esigere che il livello minimo di capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici. In tali circostanze, l’ente è tenuto nel bando di gara, a specificare qual è il livello minimo di capacità richieste in termini di classifica minima che deve essere posseduta dall’operatore/i economico/i di cui s’intenda cumulare le capacità per il raggiungimento della classifica richiesta.
- Spese pubblicazione bandi di gara e avvisi: ritornando sul D.L. n. 66 del 24 aprile scorso (“misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”) informiamo che l’art. 26 dello stesso ha apportato delle modifiche agli art. 66 c. 7 e 122 comma 5 D.lgs. n. 163/’06, prevedendo l’abolizione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani dei bandi di gara e avvisi in materia di appalti pubblici e spostando l’obbligo di rimborso a carico dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione dei bandi ed avvisi con riferimento alle pubblicazioni sulla G.U.R.I. 30 aprile 2014