Facciamo seguito alla ns. circolare n. 40 del 29 aprile scorso con la quale abbiamo comunicato la tabella delle categorie a qualificazione obbligatoria e superspecialistiche, riguardanti i lavori pubblici, a seguito del D.M. Infrastrutture 24/4/2014.
Informiamo che, a seguito dell’emanazione della legge 23 maggio n. 80 (in vigore da ieri) di conversione del D.L. n. 47/2014, è stato modificato il relativo art. 12.
Riassumiamo le più importanti novità del novellato art. 12:
 la categoria OS32 (“strutture in legno”) non è più indicata tra le superspecialistiche ma semplicemente a “qualificazione non obbligatoria”. Allegata nuova tabella;
 per ragioni di tecnica legislativa è stato abrogato l’intero art. 109 DPR n. 207/’10 (Reg. Appalti), riproducendo identico contenuto nel suddetto art. 12 della L. n. 80/2014;
 abrogato l’art. 37 c. 13 D.lgs. 163/’06 il quale disponeva che le imprese riunite in A.T.I. dovevano eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Conseguentemente, nel nuovo art. 92 D.lgs. n. 163/’06, è stato disposto che “i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”. In tal modo, si dà la possibilità alle imprese riunite in A.T.I. di modificare le quote inizialmente dichiarate, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dalle stesse imprese e previa autorizzazione della stazione appaltante che verifica la compatibilità tra le nuove quote e i requisiti di qualificazione delle imprese interessate. Tale norma è applicabile anche alle procedure e ai contratti già in corso prima dell’entrata in vigore della legge in oggetto.