Con D.M. Infrastrutture 21 maggio 2014, il Ministero non ha rilevato variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione, relative all’anno 2013 rispetto al 2012 rilevanti ai fini della compensazione.

Nel merito, si ricorda infatti che, ai sensi dell’art.133, comma 6 D.lgs. n. 163/’06, il Ministero è tenuto ad individuare, con decreto, le eventuali le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, ai fini della determinazione delle relative compensazioni.

Le variazioni annuali di prezzo, superiori al 10%, se originate da circostanze eccezionali, danno luogo ad una compensazione determinata applicando la metà della percentuale che eccede il 10% al prezzo dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno precedente al decreto.

Non essendo state rilevate variazioni superiori al 10% per alcun materiale tra quelli considerati più significativi, per le lavorazioni contabilizzate nel 2013, la cui offerta sia stata presentata nell’anno 2012, non si farà luogo a compensazioni.

Per quanto concerne, invece, i lavori contabilizzati nel 2013, ma la cui offerta sia stata presentata anteriormente al 2012, si applicano, ai fini del calcolo della compensazione, le variazioni rilevate nei precedenti decreti ministeriali, in relazione all’anno di presentazione dell’offerta.