Il decreto legge in oggetto è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 144 del 24 giugno ed entrato in vigore il 25 giugno scorso, introduce numerose modifiche in materia di appalti pubblici che qui brevemente commenteremo con riserva di ulteriori approfondimenti.
Seguendo l’ordine degli articoli del D.L. n. 90, rileviamo alcune importanti novità.
Art. 18 Soppressione delle sezioni staccate di T.A.R.: è prevista a decorrere dall’1 ottobre prossimo  la soppressione delle sez. staccate di TAR (tra cui la sez. del TAR Catania). Considerate le relative conseguenze, è in corso una petizione affinché tale articolo – in sede di conversione in legge del D.L. in oggetto (entro il 23 agosto p.v.) – non sia convertito o perlomeno sia modificato;
Art. 19 Soppressione dell’A.V.C.P. e definizione funzioni dell’A.N.A.C.: conseguentemente si dispone che i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui cc.pp. siano trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione. Altresì, relativamente alle opere EXPO 2015, il Presidente dell’ANAC (Dott. Cantone) potrà formulare proposte al Commissario EXPO 2015 per la corretta gestione delle relative procedure d’appalto. Nei successivi art. 30,33 e 34 del D.L. in commento, è attribuito al Presidente anche il ruolo di alta sorveglianza delle procedure EXPO 2015, tramite la verifica preventiva della legittimità degli affidamenti ed esecuzione dei contratti;
Art. 29 Nuove norme per iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa: con una modifica alla legge anticorruzione n. 190/2012, si dispone che per alcune attività imprenditoriali (elencate nel comma 53 art. 1 suddetta legge, tra cui: trasporto materiali a discarica per conto terzi; trasporto e smaltimento rifiuti; confezionamento, fornitura e trasporto calcestruzzo e bitume; noli a freddo di macchinari; guardiania cantieri; etc..), le stazioni appaltanti debbano acquisire la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione delle c.d. “white list” istituite presso ogni prefettura (v. siti on line), la cui iscrizione da parte degli operatori economici del settore a sua volta – come comunicato con ns. precedenti circolari – è condizionata all’ottenimento dell’informativa antimafia liberatoria. In via temporanea, fino al prossimo 25 giugno 2015, gli enti appaltanti per le suddette attività imprenditoriali procederanno all’affidamento dei contratti o all’autorizzazione di subcontratti previo accertamento dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alle white list ed in caso di sopravvenuto diniego dell’iscrizione si applicheranno le relative disposizioni del cod. antimafia (D.lgs. n. 159/’11) tra cui il recesso dal contratto e la revoca dell’autorizzazione;
Art. 32 Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese per la prevenzione della corruzione: è previsto che qualora l’autorità giudiziaria proceda per l’accertamento di alcuni delitti contro la P.A. (tra cui concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, etc..), ovvero in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali riguardanti l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, il Presidente dell’ANAC può proporre alternativamente al Prefetto competente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali per sostituire il soggetto coinvolto nell’evento criminale e se l’impresa non si dovesse adeguare nei termini previsti, provvedere alla nomina di uno o più amministratori straordinari (i cui oneri sono a carico dell’impresa) per la gestione temporanea dell’impresa e limitatamente per l’esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento; b) di provvedere direttamente alla nomina di uno o più amministratori straordinari come sopra.
In altri casi, anziché la suddetta gestione straordinaria, il Prefetto può disporre delle misure di sostegno e monitoraggio dell’impresa tramite la nomina di uno o più esperti (i cui compensi sono a carico dell’impresa), affinché questi forniscano all’impresa delle prescrizioni operative riguardanti l’organizzazione e sistemi di controllo interno dell’impresa.
Tale disposizione si applica anche quando il Prefetto, valutate le circostanze, ritiene necessario far proseguire il contratto d’appalto con l’impresa coinvolta, malgrado sia stata emessa a suo carico un’informativa antimafia interdittiva;
Art. 37 Trasmissione all’ANAC delle varianti in corso d’opera: quest’ultime limitatamente ai casi previsti dalle lett. b), c) e d) art. 132 cod. appalti, devono essere trasmesse all’ANAC unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad un’apposita relazione del RUP entro 30 gg. dall’approvazione da parte dell’ente appaltante, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;
Art. 38 e 40 e segg. Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico: riguardano disposizioni per accelerare i giudizi in materia di appalti pubblici, per contrastare le liti temerarie e introdurre il processo amministrativo telematico.
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Un’attenzione particolare richiede l’art. 39 del D.L. in commento, norma importante  attinente alla fase di espletamento delle gare d’appalto che si applicherà alle procedure di affidamento i cui bandi siano stati pubblicati dal 25 giugno 2014.
Art. 39 semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di cc.pp.: con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 38 cod. appalti (“requisiti di ordine generale”), è previsto che in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente ai fini della partecipazione alla gara o che devono rendere i terzi e prodotte dai concorrenti, sarà imposto al concorrente il pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita nel bando di gara (dall’1 per mille all’1% del valore della gara e comunque non superiore ad € 50.000), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Inoltre, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine (non superiori a 10 gg.) affinché possa rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Qualora il concorrente non produca nei termini le dichiarazioni necessarie, sarà escluso dalla gara.
Invece, nei casi di mancanza, incompletezza di dichiarazioni non indispensabili o di irregolarità non essenziali, la stazione appaltante non richiederà la regolarizzazione, né applicherà la suddetta sanzione.
E’ importante rilevare un’altra previsione della norma in commento: effettuate le eventuali regolarizzazioni delle dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari; stabilito i concorrenti da escludere e quelli da ammettere alla gara; ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione alla gara non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Ciò sembrerebbe voler prescrivere che una volta stabilite le imprese da ammettere – dopo la possibile fase di regolarizzazione – gli eventuali atti di contestazione presentati dalle imprese o addirittura anche un eventuale pronuncia giurisdizionale, non influirà nel calcolo delle medie e della soglia di anomalia. Pertanto, sembrerebbe rimanga immutata l’aggiudicazione provvisoria.
In considerazione delle rilevanti novità apportate dal D.L. nella materia degli appalti pubblici, nei prossimi giorni organizzeremo un seminario per discutere ed esaminare più dettagliatamente le nuove norme.