Criticità UREGA – DDG Dipartimento reg. tecnico n. 343/2014
- 30 Giugno 2014
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Riscontrate alcune criticità da parte delle sezioni prov. U.R.E.G.A. nell’applicazione della L.R. n. 12/2011 (recepimento in Sicilia del D.lgs. n. 163/’06 c.d. Codice Appalti e del DPR n. 207/’10 c.d. Regolamento Appalti) e del relativo D.P.R.S. n. 13/2012, nelle more di una riforma organica della materia degli appalti pubblici, il Dipartimento reg. Tecnico dell’Assessorato reg. Infrastrutture ha emanato un decreto contenente alcune indicazioni per lo svolgimento dell’attività degli uffici UREGA. Tra queste, ne segnaliamo alcune:
- Indicazione ribasso con cifre decimali: in assenza di norme che fissino il numero massimo di cifre decimali con cui deve essere formulata l’offerta/ribasso, il bando può espressamente prevedere il numero massimo di cifre decimali sia con riguardo all’offerta sia riguardo alla media;
- Interpretazione dell’art. 22 c. 4 DPRS n. 13/2012: questa disposizione prevede che se la stazione appaltante individua dei vizi nel verbale di aggiudicazione provvisoria effettuata dall’UREGA per cui è necessaria la rinnovazione degli atti, rimette gli stessi al Presidente della commissione di gara affinché provveda alla rinnovazione. Qualora si riscontri il parere contrario della commissione, il decreto in oggetto chiarisce che, quest’ultima ha l’obbligo di rinnovare gli atti secondo le decisioni della stazione appaltante. Restando comunque a carico dell’organo competente (stazione appaltante), come recita la norma, le conseguenze dell’insorgere di eventuali contenziosi che possono anche comportare la perdita o la revoca del finanziamento dell’opera;
- Adeguamento del protocollo di legalità: in considerazione delle modifiche normative apportate all’art. 38 Cod. appalti, si dispone che i modelli di dichiarazione relativi al protocollo di legalità (Carlo Alberto Dalla Chiesa) dovrà contenere la seguente previsione: “dichiara espressamente e in modo solenne di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti”, oppure di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, ma tale situazione comporta che l’offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare”;
- Applicazione art. 7 c. 2 L.R. n. 12/2011 e art. 11 c. 3 DPRS n. 13/2012: tali disposizioni regionali prevedono in materia di cauzione definitiva (se il ribasso di aggiudicazione supera il 20%) una disciplina diversa rispetto a quelle nazionale. Il DDG in oggetto chiarisce che le suddette norme speciali siciliane non si applicano ai singoli bandi delle stazioni appaltanti ma si riferiscono ai bandi tipo che dovrà adottare la Regione con decreto dell’Ass. reg. Infrastrutture. Pertanto, fino all’emanazione dei bandi tipo, le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento esclusivamente alle norme nazionali;
- Iscrizione Cassa Edile: si chiarisce che l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per le imprese che devono eseguire appalti di lavori pubblici sorge dopo l’aggiudicazione; pertanto, in sede di gara il DURC può riguardare la regolarità contributiva INPS e INAIL;
- Apertura offerte economiche: in assenza di specifica previsione nel bando di gara, si deve procedere all’apertura sia delle offerte economiche dei concorrenti ammessi che di quelli esclusi;
- Pubblicazione verbale: alla luce dell’art. 13 cod. Appalti, si dispone che il verbale di gara deve essere pubblicato dopo l’approvazione dell’aggiudicazione di competenza della stazione appaltante;
- Interpolazione lineare per costo del lavoro e utile d’impresa: le norme speciali “siciliane” prevedono, nel caso di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che per la valutazione dell’offerta tecnica sia attribuito una parte di punteggio al costo del lavoro e all’utile d’impresa. Tali elementi possono essere considerati, rileva il DDG in oggetto, elementi di valutazione di natura quantitativa ai quali applicare l’interpolazione lineare e che devono essere dettagliatamente specificati nel bando di gara;
Verifica DURC: si chiarisce che la verifica della regolarità contributiva dei partecipanti alla gara è di competenza della stazione appaltante da compiersi prima dell’approvazione dell’aggiudicazione. Quindi, la commissione di gara (Urega) deve procedere all’aggiudicazione provvisoria senza attendere la suddetta verifica.