Problematiche “cauzioni” – Determina A.N.A.C. n. 1/2014
- 3 Settembre 2014
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E’ stata riscontrata, anche dalla ns. Associazione, la prassi diffusa in alcune stazioni appaltanti (in particolare RFI-ITALFERR) di richiedere nel bando di gara particolari requisiti a coloro che rilasciano cauzioni ai fini della partecipazione alla gara (cauzione provvisoria) e per la stipula del contratto di appalto (cauzione definitiva), o per il tipo di garanzia da rilasciare.
In particolare, le criticità riscontrate riguardano: 1) limitazione dei soggetti garanti alle sole banche e assicurazioni, escludendo quindi gli intermediari finanziari iscritti in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia; 2) richiesta per i soggetti garanti del possesso di determinati livelli di rating, assegnato dalle principali agenzie internazionali; e 3) richiesta che le garanzie siano prestate nella forma del “contratto autonomo di garanzia”, cioè quale garanzia da escutersi a prima richiesta e senza eccezioni.
Le imprese, soprattutto di dimensioni medio piccole, hanno lamentato di essere penalizzate in presenza di clausole del bando di gara contenenti le suddette richieste, ponendole in una situazione di svantaggio nella competizione rispetto alle imprese di grandi dimensioni, e quindi in violazione del principio di ampia partecipazione alle procedure selettive.
A seguito di varie segnalazione all’Autorità di vigilanza sui cc.pp., ora soppressa e sostituita dall’Autorità naz. Anticorruzione (A.N.A.C.), quest’ultima ha comunicato la Determina n. 1 (pubblicata sulla g.u.r.i. del 14 agosto) fornendo alcune indicazioni operative.
Nella Determina ANAC n. 1, l’Autorità ritiene che l’esclusione degli intermediari finanziari dal novero dei garanti – giustificata dagli enti quale preoccupazione di minore affidabilità, rispetto alle banche e assicurazioni – non sia fondata, poiché come prescritto dalla legge deve trattarsi di soggetti autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia in quanto iscritti in un elenco speciale (verificabile sul sito della Banca). Quindi, la normativa in materia, offre strumenti adeguati per la valutazione e il controllo dell’affidabilità degli intermediari finanziari.
Riguardo, alla richiesta del possesso da parte di garanti di un certo livello di rating – considerato indice di solvibilità dagli enti appaltanti – l’ANAC ritiene introduca elementi di distorsione nel mercato degli appalti pubblici. Invero, discrimina i soggetti che operano nel mercato creditizio/finanziario e potrebbe limitare la partecipazione delle imprese alle gare.
Infine, secondo l’ANAC, la richiesta di rilascio di garanzie dal contenuto di “contratto autonomo”, appare compatibile con quanto previsto dall’art. 75 (garanzia provvisoria) e art. 113 (cauzione definitiva) Cod. Appalti.
Qualora doveste riscontrare bandi di gara con le suddette clausole, vi invitiamo a segnalarli ai ns. uffici.