Con Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in oggetto, dopo un vivace dibattito e sentenze contrastanti, ha interpretato l’art. 87 c. 4 Cod. Appalti nel senso che anche i concorrenti alle gare di appalto di lavori pubblici hanno l’obbligo di indicare nell’offerta, anche se non richiesto dal bando di gara, gli oneri di sicurezza aziendali. Inoltre, secondo la suddetta sentenza, l’omessa specificazione di tali oneri rappresentando un’incertezza dell’offerta, comporterebbe l’esclusione dell’impresa, non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante. Per maggiore chiarezza gli oneri di sicurezza aziendali sono diversi dai costi di sicurezza, ed esattamente: i primi (denominati anche costi da rischi specifici, costi propri) fanno parte delle “spese generali” (art. 32 c. 4 dpr n. 207/’10) e riguardano le spese che l’impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell’offerta presentata, per l’adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro (art. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.lgs. n. 81/2008), tra cui:

– una quota parte delle spese annuali che l’impresa deve sempre sostenere in virtù della normativa vigente, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per le visite mediche o per la formazione e informazione dei lavoratori;

– le spese connesse con l’espletamento dello specifico appalto e non derivanti da interferenze. Ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

Tali oneri possono essere assoggettati alla verifica di congruità da parte dell’ente appaltante.

Diversamente, i costi di sicurezza (o da “interferenze”) sono quelli stimati dall’ente appaltante nel P.S.C. (e indicati nel bando di gara come non soggetti al ribasso), non sono soggetti ad alcune verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dall’ente, quindi, congrui per definizione.

Per completezza di analisi, si segnala che ci sono state pronunce del Consiglio di Stato, del C.G.A. e di alcuni TAR di contrario avviso rispetto alla sentenza in oggetto pronunciata dall’Adunanza Plenaria; ed anche l’ANAC sia nei bandi tipo che in alcuni pareri espressi in merito, ha ritenuto che negli appalti di lavori pubblici –a differenza che negli appalti di servizi o di forniture – non esiste alcun obbligo giuridico di indicazione preventiva degli oneri di sicurezza aziendale, ben potendo l’ente richiedere (ma non a pena d’esclusione) ai concorrenti l’indicazione in sede di offerta ma solo al fine di acquisire preventivamente le informazioni necessarie per la successiva verifica di congruità delle offerte.

Concludendo, considerato l’incertezza interpretativa riguardante la questione esaminata e la gravità delle conseguenze che possono derivare per le imprese concorrenti alle gare d’appalto, l’ANCE sta operando affinché sia fatta chiarezza normativa.

Nell’attesa che si raggiunga una situazione di maggiore chiarezza, si suggerisce alle imprese partecipanti a procedure di gara per lavori pubblici di adottare un comportamento cautelativo, al fine di evitare l’esclusione dalla gara e, conseguentemente, contenzioso. In particolare si suggerisce di indicare sistematicamente l’importo degli oneri di sicurezza aziendali in offerta, avvalendosi ai fini della relativa quantificazione, della formula parametrica che è stata predisposta ed indicata nel documento ITACA, recante “verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di LL.PP.”, ancor più sintetizzata nella mini guida ANCE.

 

8 aprile 2015