Oggetto: 1) legge 22 maggio 2015 n. 68 “delitti contro l’ambiente”;

                 2) legge 27 maggio 2015 n. 69 “delitti contro la pubblica amministrazione,  associazione di tipo mafioso e falso in bilancio”

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  1. Legge 22 maggio 2015 n. 68 “delitti contro l’ambiente”

E’ stata pubblicata sulla G.U.R.I. la legge n. 68/2015 in materia di riforma dei reati ambientali, entrata in vigore il 29 maggio scorso.

La legge introduce nel codice penale cinque nuovi “delitti contro l’ambiente” (art. 452 bis e segg.):

  • Inquinamento ambientale (art. 452 bis);
  • Disastro ambientale (art. 452 quater);
  • Traffico ed abbandono di materiale radioattivo (art. 452 sexies);
  • Impedimento di controllo (art. 452 septies);
  • Omessa bonifica (art. 452 terdecies).

Per i primi quattro reati, oltre alla reclusione, è prevista la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e la confisca obbligatoria, per equivalente, delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto del reato o che servirono a commetterlo. Tale ultima misura, risulta tuttavia esclusa ove l’imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi, nonché nel caso in cui detti beni appartengano a terzi estranei al reato. Inoltre, i termini prescrizionali aumentano in relazione all’aggravarsi della fattispecie.

Significativa, infine, la previsione del ravvedimento operoso, considerato quale circostanza attenuante della pena a favore del soggetto che prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi; ovvero collabori concretamente con l’autorità di Polizia o Giudiziaria alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione dei colpevoli.

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  1. Legge 27 maggio 2015 n. 69 “delitti contro la pubblica amministrazione, associazione di tipo mafioso e falso in bilancio”.

E’ stata pubblicata sulla G.U.R.I. la legge n. 69/2015 la quale prevede delle modifiche alla disciplina sanzionatoria di alcuni reati contro la P.A., che entrerà in vigore il prossimo 14 giugno. Più esattamente, sono stati previsti aggravamenti di pena per i reati di peculato (art. 314 cod. penale), corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318), corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater), associazione mafiosa (art. 416 bis).

Con la sentenza di condanna per i medesimi reati e per quelli previsti dall’art. 317 (concussione) e dall’art. 322 bis (“Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”), è sempre ordinata la riparazione pecuniaria, ovverosia il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico agente. Altrettanto, dicasi ai fini dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento – art. 444 cod. proc. pen.), la legge in oggetto prevede che l’ammissibilità della richiesta è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

La novella legislativa interviene anche sull’esercizio dell’azione penale, prevedendo che quando il Pubblico Ministero esercita l’azione penale per alcuni specifici reati (tra cui quelli sopra citati e altri come: turbata libertà degli incanti e turbata libertà nella scelta del contraente), debba informare il Presidente dell’Autorità naz. anticorruzione (A.N.A.C.) dando notizia dell’imputazione.

Ancora riguardo l’ANAC, alla stessa è affidata la vigilanza e il controllo sui contratti “secretati” (art. 17 e segg. Cod. Appalti); ed inoltre gli enti appaltanti devono trasmettere all’ANAC semestralmente le informazioni pubblicate sui propri siti web istituzionali riguardanti alcuni dati dei procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi (oggetto, elenco partecipanti, aggiudicatario, importo aggiudicazione, tempi di completamento, importo somme liquidate).

Ulteriore obbligo di trasmissione all’ANAC è previsto dalla legge in oggetto per il giudice amministrativo adito per una controversia sull’affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture. Il magistrato deve trasmettere all’ANAC ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.

Infine, novità anche per il codice civile in tema “false comunicazioni sociali” (art. 2621 Cod. civ.), cioè falso in bilancio attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere inquadrate come delitto – procedibile d’ufficio, salvo ipotesi di lieve entità – punibile con la reclusione per gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori i quali per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci o altre comunicazioni sociali, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti.

 

4 giugno 2015