Indicazione subappaltatori e oneri di sic. aziendale – sent. Cons. Stato ad. plena n. 9/2015
- 4 Novembre 2015
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Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con la sentenza del 2 novembre u.s., ha ritenuto non obbligatoria l’indicazione del nome del subappaltatore al momento dell’offerta, neanche nei casi in cui – ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria – risulti indispensabile il relativo subappalto ad un’impresa provvista delle relative qualificazioni (c.d. “subappalto necessario”).
Ciò in piena condivisione con le tesi sostenute da ANCE in sede di intervento ad adiuvandum nel processo amministrativo.
In breve, due passaggi importanti della sentenza in oggetto: 1) i giudici amministrativi hanno ritenuto che tale obbligo non è previsto dalla normativa vigente (art. 118 Cod. appalti e art. 170 Reg. appalti), la quale impone ai partecipanti alla gara l’obbligo di indicare in sede di offerta solo le parti/lavorazioni che s’intendono subappaltare; viceversa, 2) costringere le imprese concorrenti a scegliere l’impresa subappaltatrice già in sede di offerta è considerato “distorsivo del mercato dei LL.PP….” poiché impone un onere partecipativo sproporzionato e gravoso.
L’adunanza Plenaria in oggetto risolve un’altra questione di dubbia interpretazione: indicazione degli oneri di sicurezza aziendale. Al riguardo, com’è noto, l’Adunanza Plenaria del 20 marzo 2015 n. 3, aveva statuito l’obbligatorietà anche per i lavori pubblici dell’indicazione dei suddetti oneri in sede di offerta e a pena d’esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio (v. ns. circolare 8 aprile 2015). Pur tuttavia, rimaneva il dubbio se fosse possibile e legittimo il soccorso istruttorio per le procedure o meglio per le offerte presentate prime del suddetto pronunciamento (20 marzo 2015).
Al riguardo i giudici amministrativi con la sentenza in oggetto, hanno statuito che anche per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si è conclusa prima del 20 marzo 2015 si esclude la sanabilità con il soccorso istruttorio.
Riportiamo il breve passaggio della sentenza: “Non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2015”.
4 novembre 2015