Sulla G.U.R.I. n. 302 del 30 dicembre scorso, è stato pubblicato il decreto legge in oggetto cd. “decreto mille proroghe 2016”. Con riferimento alla materia delle infrastrutture e in particolare, agli appalti pubblici, l’art. 7 contiene alcune delle seguenti misure:
1) Proroga al 31 luglio 2016 dell’obbligo di corrispondere all’appaltatore un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale (art. 7 c. 1). Sul punto si ricorda che l’anticipazione costituisce una misura obbligatoria, dovuta dalle stazioni appaltanti entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, a prescindere da un’espressa previsione negli atti di gara. Ripercorrendo i periodi di applicazione della norma con le relative percentuali, schematicamente:
Bandi o avvisi pubblicati dal 21 agosto 2013 al 28 febbraio 2015: anticipazione del 10% del prezzo contrattuale;
Bandi o avvisi pubblicati dal 1° marzo 2015 al 31 luglio 2016: anticipazione del 20% del prezzo contrattuale;
Bandi pubblicati dal 1° agosto al 31 dicembre 2016: anticipazione del 10% del prezzo contrattuale.
2) Ancora, proroga al 31 luglio 2016:
• dell’estensione all’ultimo decennio antecedente la sottoscrizione del contratto con la SOA il periodo utile per la dimostrazione, in sede di qualificazione, del possesso dei requisiti speciali (lavori eseguiti in categoria e di punta, cifra d’affari, attrezzature tecniche e organico medio) (art. 7 c. 2 lett. a);
• riguardo alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura (art. 91 Cod. Appalti), dell’estensione ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando per la dimostrazione dei requisiti speciali di qualificazione (art. 7 c. 2 lett. b);
• quale termine entro cui i general contractor possono dimostrare il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa mediante i certificati rilasciati dalle SOA per ordinari contratti pubblici di lavori (art. 7 c. 3).
3) Proroga all’1° gennaio 2017 dell’abrogazione dell’obbligo di pubblicare bandi e avvisi di gara sui quotidiani. Pertanto, fino al 31 dicembre 2016 continua ad essere vigente l’obbligo di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani (locali e/o nazionali, in base all’importo dell’appalto), prescritto dall’art. 66 e 122 Cod. Appalti, la cui spesa deve essere rimborsata alla stazione appaltante dall’aggiudicatario (art. 7 c. 7).
Ulteriori proroghe sono state fissate dal D.L. in oggetto con riguardo all’edilizia scolastica (fondi per la messa in sicurezza degli edifici e per l’adeguamento alle normative antincendio), i cui termini dell’aggiudicazione provvisoria per poter usufruire dei fondi sono stati prorogati (art. 7 c. 10-11).
5 gennaio 2016