Centrali di committenza – ASMEL – Deliberazione ANAC n. 32/2015 – Sent. TAR Lazio n. 2339/2016
- 26 Febbraio 2016
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Con Sentenza n. 2339 del 22 febbraio scorso, il TAR Lazio ha scritto una nuova pagina sulla vicenda di ASMEL, la società consortile che gestisce le gare pubbliche per conto di numerosi Comuni, ponendo, tra l’altro, a carico dell’aggiudicatario il pagamento dell’1,5% dell’importo contrattuale. Obbligo di pagamento da dichiarare in sede di gara con atto unilaterale del partecipante e a pena d’esclusione.
E’ stata una Deliberazione ANAC n. 32/2015 ha mettere in dubbio il ruolo di ASMEL quale centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 c. 3-bis Cod. Appalti. Deliberazione che, come si ricorderà, fu sollecitata anche dall’ANCE a seguito di numerose segnalazioni in merito alla legittimazione di ASMEL a svolgere le funzioni di centrale di committenza per conto di Comuni italiani.
L’ANAC con la suddetta Deliberazione n. 32 aveva chiarito che la soc. cons. ASMEL: 1) non rispondeva ai modelli organizzativi indicati nell’art. 33 c. 3 bis Cod. Appalti, come sistema di aggregazione appalti degli enti locali; 2) non rientrava tra i soggetti aggregatori, né poteva svolgere l’attività di intermediazione negli acquisiti pubblici senza limiti territoriali definiti. Di conseguenza, l’ANAC aveva ritenuto che le gare poste in essere da ASMEL erano prive di presupposto di legittimazione.
Tale Deliberazione ANAC è stata impugnata da ASMEL dinanzi i giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato), per poi riapprodare al TAR Lazio, il quale con la sentenza in oggetto ha rigettato il ricorso dell’ASMEL, riprendendo alcune delle suddette considerazioni espresse dall’ANAC, e sostenendo che il sistema ASMEL non è conforme al modello legale di centrale di committenza ai sensi del Cod. Appalti, poiché non è un’Amministrazione aggiudicatrice né può essere qualificata “organismo di diritto pubblico”.
Avendo ricevuto numerose segnalazioni di bandi di gara gestite con il sistema ASMEL, l’Ance Sicilia ha sollecitato l’Ass. Reg. Infrastrutture affinché sensibilizzi le stazioni appaltanti sull’argomento, in considerazione della sentenza TAR Lazio di cui sopra.
26 febbraio 2016