White list – Circ. Min. Interno 23 marzo 2016
- 29 Marzo 2016
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La Circolare Ministero dell’Interno n. 25954 del 23 marzo scorso, diramata a tutte le Prefetture italiane, affronta il problema dei ritardi nell’iscrizione negli elenchi (white list) delle imprese operanti nei cd. “settori sensibili”, a seguito della cessazione del periodo transitorio (7 gennaio 2016). Invero, fino a tale data, ai fini della sottoscrizione di contratti o subcontratti aventi ad oggetto “attività sensibili”, la semplice richiesta di iscrizione alle white list da parte delle imprese equivaleva all’iscrizione stessa.
Il 7 gennaio 2016, cessato il periodo transitorio, avrebbe dovuto decollare la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (BDNA), piattaforma che le stazioni appaltanti devono interrogare per acquisire la documentazione antimafia. Tuttavia, i ritardi riscontrati nella procedura di aggiornamento della BDNA, hanno creato notevoli problemi alle imprese per la sottoscrizione dei contratti.
Conseguentemente, il Ministero dell’Interno con la Circolare in oggetto ha previsto che le Prefetture, sia per le domande d’iscrizione nella white list presentate prima che per quelle presentate dopo al 7 gennaio 2016, dovranno effettuare l’inserimento dei dati relativi all’impresa nella Banca Dati, avviando in tal modo – salvo che per i soggetti censiti e per i quali l’esito liberatorio consenta l’immediata iscrizione nelle white list – la fase degli accertamenti d’ufficio prevista dal Regolamento sul funzionamento della BDNA (D.P.C.M. n. 193/’14). In tal modo si consentirà di registrare e memorizzare nel sistema della Banca Dati anche i dati relativi alle imprese in attesa d’iscrizione nelle white list e per le quali è stata avviata l’istruttoria, con relativo ritorno informativo per le stazioni appaltanti che devono consultare la BDNA.
Le imprese saranno così inserite negli elenchi prefettizi, con indicazione della data di presentazione della domanda. Per queste imprese, le stazioni appaltanti procederanno alla consultazione della Banca Dati, da cui decorreranno i 30 giorni di silenzio-assenso (art. 92 D.lgs. n. 159/’11 Cod. Antimafia), al termine dei quali le imprese potranno sottoscrivere i relativi contratti fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell’iscrizione.
29 marzo 2016