Nuovo procedimento amministrativo di concessione della Cigo – Prime istruzioni operative INPS
- 4 Luglio 2016
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Nelle more della pubblicazione di un’apposita circolare illustrativa in merito ai criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria, di cui al decreto ministeriale del 15 aprile 2016, n. 95442 (vedi nostra comunicazione 16.0616), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 giugno 2016, l’Inps, con l’allegato messaggio n. 2908/16, fornisce le prime indicazioni relative alle modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria.
Ferma restando la competenza esclusiva delle Sedi territoriali riguardo la concessione della prestazione e la conferma circa la soppressione delle Commissioni provinciali, la nota richiama l’obbligo in capo alle aziende richiedenti di allegare all’istanza di concessione una relazione tecnica dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato, che deve essere inviata telematicamente.
Tale relazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00 come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sarà considerata come fatta a pubblico ufficiale e pertanto soggetta ad ogni conseguenza di legge.
Al riguardo, al fine di fornire un supporto indicativo circa i contenuti della relazione, sono allegati i fac-simile relativi alle diverse causali Cigo, a cui si fa esplicito rinvio.
Oltre a quelli contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, l’azienda avrà comunque la facoltà di fornire ulteriori elementi probatori, allegando la documentazione concernente, a titolo esemplificativo, la solidità finanziaria dell’impresa o report relativi alla situazione temporanea di crisi del settore. Per la causale evento meteorologico, i bollettini meteo dovranno essere obbligatoriamente allegati alle domande.
La Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell’Inps conferma la necessità che il provvedimento di concessione o di reiezione della Cigo debba contenere una congrua motivazione, che contenga anche riferimenti ad elementi documentali e di fatto presi in considerazione dalle Sedi, come ad es. la prevedibilità ex ante della ripresa dell’attività.
Ogni comunicazione tra Sede ed azienda, compresa quella utile a fornire gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria di cui all’art. 11 del Decreto n. 95442/16, dovrà avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta a tali ultime richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento di reiezione.
La nota conclude chiarendo che l’applicazione della nuova disciplina dovrà interessare esclusivamente le domande di Cigo presentate dal 29 giugno 2016, ossia dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto n. 95442/16.
Pertanto:
- “per le domande presentate dal 29 giugno u.s., non corredate dalla relazione tecnica obbligatoria nelle forme previste dal decreto ministeriale citato, le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale;
- per le domande presentate prima del 29 giugno, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continuano ad osservare i criteri di esame ed a chiedere l’esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio, gestito dalle Commissioni Provinciali”.