Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali correttivo del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, relativo alla “Semplificazione in materia del documento unico di regolarità contributiva” (Durc on Line).

In particolare si segnala la modifica introdotta all’art. 2 del decreto in materia di “Verifica della regolarità contributiva”, che ha espressamente richiamato la competenza del rilascio del DURC alle Casse Edili per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente piu’ rappresentative.

Detta formulazione supera la precedente che richiamava esclusivamente, ai fini del coinvolgimento delle Casse Edili nel rilascio del Durc, le imprese che fossero classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia (Csc edile), lasciando fuori tutte quelle che, pur non avendo un Csc edile, applicano comunque il Ccnl dell’edilizia (ad es. imprese del calcestruzzo).

Ciò determinava notevoli effetti, soprattutto nell’ambito degli appalti, poichè in tali casi il DURC veniva rilasciato senza attestazione di regolarità Cassa Edile, pur essendo l’impresa iscritta alla Cassa.

Ulteriori modifiche incidono, poi, sull’art. 5 del decreto sul Durc in materia di procedure concorsuali.

In particolare viene prevista l’estensione delle ipotesi di regolarità contributiva per le imprese che versino in procedure concorsuali in continuità aziendale (liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese), ulteriori rispetto a quelle già previste dal decreto.