La Corte Costituzionale ieri ha depositato la sentenza in oggetto con quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 L.R. Siciliana n. 14/2015.

Tale articolo prevedeva la determinazione della soglia di anomalia per gli appalti d’importo inferiore alla soglia comunitaria con un meccanismo matematico (taglio delle ali del 10% – media ribassi rimanenti – determinazione casuale di un correttivo), diverso da quello previsto dalla normativa statale (allora art. 86 D.lgs. n. 163/’06).

In sintesi, la Corte richiamando il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ha ribadito che la disciplina sulle procedure di affidamento è da ricondurre alla nozione di “tutela della concorrenza”, rientrante nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 , c. 2 lett. E. Costituzione).

Altresì, la Corte ha ritenuto difforme dalla legislazione statale (e quindi anch’essa travolta dalla pronuncia di incostituzionalità), il comma 6-ter dell’art. 1 che prevedeva l’obbligo di produrre in via preventiva le analisi giustificative dell’offerta qualora il concorrente avesse presentato un ribasso superiore al 25%. Ricorda, la Corte, che l’obbligo di presentare le giustificazioni preventive (per gli appalti sopra soglia comunitaria) era previsto nella normativa statale e poi abrogato con L. n. 102/2009.

La suddetta dichiarazione di illegittimità costituzionale non comporta alcun vuoto normativo, come conclude la Corte, poiché anche in Sicilia dal 19 aprile 2016 trova applicazione il Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 50/2016.

 

15 dicembre 2016