Sulla G.U.R.I. n. 3/2017 è stato pubblicato il D.M. in oggetto recante l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (cd. S.I.O.S.) e i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione ai sensi dell’art. 89 c. 11 D.lgs. n. 50/2016. Entrerà in vigore il prossimo 19 gennaio.

Pertanto, le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla suddetta data, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, si applicherà alle procedure e ai contratti i cui avvisi a presentare le offerte siano inviati successivamente alla suddetta data (art. 5).

Le principali novità rispetto al regime previgente dettato dall’art. 12 L. n. 80/2014 (conv. D.L. n. 47/’14):

  • Sono state inserite tra le cd. S.I.O.S. le categorie OS 12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (strutture in legno). Vedi elenco completo nell’allegato A in calce al D.M.;
  • Per tutte le categorie rientranti nell’elenco qualora il loro singolo importo superi il 10% dell’importo totale dei lavori, è vietato l’avvalimento e, ai sensi dell’art. 105 c. 5 D.lgs. n. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive (art. 1 DM).
  • Tale limite del 30% non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105 c. 2 (art. 1 c. 2 DM). Ciò comporta che ai fin del computo del subappalto, possibile nei limiti del 30% dell’importo dell’appalto, non sono computabili i subappalti affidati nelle categorie superspecialistiche (S.I.O.S);

Esaminando i “Requisiti di specializzazione” (art. 3 DM) che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle SIOS, si rilevano alcune conferme della precedente disciplina e alcune novità:

  • Per le categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32: avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;
  • Per le categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32: disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;
  • Per la categoria OG 11: possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:

1) categoria OS 3: 40%;

2) categoria OS 28: 70%;

3) categoria OS 30: 70%.

L’operatore in possesso dei requisiti di cui all’ultimo punto nella categoria OG 11, può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

Seguiranno ulteriori approfondimenti.

9 gennaio 2017