Con il messaggio 99/17, di cui si allega copia, l’Inps ha ricordato che, a seguito di quanto disposto dall’art. 2, co. 71, della L. n. 92/12 e s.m.i., dal 1° gennaio scorso il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, disciplinato dagli artt. 9 – 19 della L. n. 427/75, è abrogato.

Conseguentemente, dalla medesima data, i datori di lavoro del settore edile non sono più soggetti all’obbligo del versamento della relativa contribuzione di finanziamento, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile di cui all’art. 15 della L. n. 427/75. Al fine di recepire le suddette disposizioni, sono in corso di implementazione le procedure di calcolo delle denunce contributive UniEmens.

L’Istituto previdenziale ha confermato, inoltre, che, in relazione alla abrogazione delle disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, sempre dalla medesima data del 1° gennaio 2017 il regime agevolato di cui all’art. 8, commi 2 e 4, e dall’art. 25, comma 9, della L. n. 223/91 non trova più applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.

Pertanto, gli incentivi di che trattasi saranno riconosciuti, fino alla loro naturale scadenza, esclusivamente per le assunzioni, trasformazioni o proroghe intervenute entro il 31 dicembre 2016.

In allegato il messaggio Inps 99/2017