Sulla G.U.R.I. del 31 gennaio 2017 è stato pubblicato il D.P.C.M. in oggetto che modifica il precedente decreto in materia d’istituzione degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (D.P.C.M. 18 Aprile 2013) cd. “white list”, tenuti dalle Prefetture.

Tra le novità introdotte dal decreto rileviamo la natura obbligatoria dell’iscrizione alle “white list” al fine della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

Altresì, si chiarisce che l’iscrizione nell’elenco tiene luogo della documentazione antimafia (comunicazione e informativa), sia per l’esercizio delle attività per cui l’impresa ha conseguito l’iscrizione, che ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l’impresa ha conseguito l’iscrizione nell’elenco.

Nel caso di soggetti che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’elenco ma ancora non censiti nella Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (BDNA), le stazioni appaltanti, nei casi di urgenza, procedono ai sensi dell’art. 92 c. 2 e 3 Cod. Antimafia (D.lgs. n. 159/2011) anche in assenza dell’informazione antimafia.

 

Una sintesi del procedimento d’iscrizione vigente dal 2013.

Le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, già indicate dall’art. 1 c. 53 L. n. 190/2012 (legge anticorruzione) sono:

  1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
  3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  5. noli a freddo di macchinari;
  6. fornitura di ferro lavorato;
  7. noli a caldo;
  8. autotrasporti per conto di terzi;
  9. guardiania dei cantieri.

A seguito dell’istanza presentata, anche in via telematica, dall’impresa alla competente Prefettura (sede legale impresa) nella quale deve essere indicato il/i settore/i per cui è richiesta l’iscrizione all’elenco, se l’impresa risulta già censita nella BDNA, è possibile rilasciare l’informazione antimafia liberatoria e la Prefettura aggiorna l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale. Se, invece, l’impresa non è censita ovvero gli accertamenti antimafia sono stati effettuati in data anteriore ai dodici mesi ovvero emerga l’esistenza di taluna delle situazioni di cui agli art. 84 c. 4 e 91 c. 6 Cod. Antimafia, la Prefettura attiverà i controlli antimafia: 1) assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’art. 67 Cod. Antimafia; 2) assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84 c. 3 Cod. Antimafia.

Se dalle verifiche viene accertato la mancanza delle condizioni previste per poter essere iscritti nelle white list, la Prefettura adotterà il provvedimento di diniego dell’iscrizione dandone comunicazione all’interessato. Diversamente, la Prefettura procede all’iscrizione dell’impresa, efficace per 12 mesi dalla data in cui è stata disposta.

9 febbraio 2017

 

Allegati:

  • D.P.C.M. del 24.11.2016
  • D.P.C.M. del 18.4.2013 nel testo modificato e coordinato con il precedente DPCM