INAIL – INPS: Rilascio DURC in presenza della definizione agevolata -Istruzioni operative
- 8 Maggio 2017
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Con le allegate circolari n. 18/2017 dell’Inail e n. 80/2017 dell’Inps, gli Istituti hanno emanato i primi chiarimenti operativi in merito all’art. 54 del D.L. n. 50/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” in materia di Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).
Rinviando a quanto già detto con nostra comunicazione del 2 maggio scorso, si ricorda che il citato art. 54 ha introdotto la previsione secondo la quale, a seguito della richiesta del debitore di volersi avvalere della “definizione agevolata” dei debiti contributivi di cui all’art. 6, co. 2 del D.L. n. 193/2016 (c.d. rottamazione delle cartelle), deve essere rilasciato, da parte degli Istituti deputati, un Durc regolare ricorrendo, al contempo, tutti gli altri requisiti di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015. Tale Durc potrà poi essere soggetto all’annullamento laddove vi sia un insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui il pagamento delle somme dovute, ai fini della definizione agevolata, è stato dilazionato.
Alla luce quindi di quanto previsto dall’art. 54 gli Istituti (Inps e Inail), relativamente ai propri crediti, hanno fornito i primi dettagli operativi per il rilascio del documento stesso.
A tal proposito viene chiarito che, dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inps e dell’Inail, affidati all’Agente della Riscossione, il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del d.l. n. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità di cui all’art. 3 del DM 30 gennaio 2015 (Decreto sul Durc), fornirà in automatico un esito di regolarità.
L’Inps, in particolare, ha aggiunto che, al fine di supportare l’istruttoria delle sedi territoriali, il servizio Durc on Line è stato fornito di una sezione “note azienda” con l’informazione relativa alla presenza, per singolo codice fiscale dell’impresa, di una dichiarazione ex art. 6, co 2 del D.L. n. 193/2016 (adesione alla definizione agevolata).
Con tale informazione, le sedi potranno operare in contraddittorio con il contribuente per la verifica della situazione. Infatti, prosegue l’Inps, pur in presenza di un debito contributivo del soggetto interessato, la procedura non inoltrerà un invito a regolarizzare laddove l’Agente della Riscossione abbia trasmesso la relativa informazione agli archivi Inps di domanda di ammissione alla c.d. rottamazione.
Laddove, invece, gli Istituti procedano, dopo aver constatato una irregolarità, all’invio della richiesta di regolarizzazione e il contribuente segnali l’avvenuta presentazione della dichiarazione ex art. 6, relativamente alle esposizioni debitorie valorizzate nell’invio, l’operatore procederà all’aggiornamento manuale dell’informazione relativa all’azienda che ha presentato istanza di definizione agevolata, previa conferma da parte dell’Agenzia della Riscossione.
I Durc così emessi, sostiene l’Inps, saranno etichettati dalla procedura Durc on Line per consentire l’attuazione della previsione secondo la quale, laddove vi sia un insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui il pagamento è stato dilazionato in virtù della c.d. rottamazione, il documento sarà annullato e reso visibile in apposita sezione.
Su tale ultimo aspetto, gli Istituti provvederanno ad emanare prossimamente ulteriori istruzioni sulla costituendaSezione Durc annullati dopo l’opportuno coordinamento anche con gli uffici informatici della Cnce.
Per ogni dettaglio si rinvia alle note allegate