Con l’allegata nota protocollo n. 9631/17, il dicastero ha dato riscontro all’istanza del 5 giugno scorso, con la quale veniva richiesto un ulteriore approfondimento in merito al criterio di misurazione dell’anzianità di effettivo lavoro, pari ad almeno 90 giorni

Sulla questione il Ministero ha chiarito che per determinare tale criterio sia necessario preliminarmente verificare se sussistono o meno le condizioni per indentificare il cantiere come unità produttiva, ossia se sussiste o meno il requisito di almeno 30 giorni di durata del cantiere.

In presenza di tale requisito, la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere interessato dalla cassa integrazione guadagni. Diversamente, nel caso in cui il cantiere non presenti il requisito per essere identificato unità produttiva e quindi con una durata inferiore a 30 giorni, sarà la sede dell’impresa ad essere considerata unità produttiva su cui imputare i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili unità produttive.

Per completezza, la nota ministeriale ricorda che, ai sensi dell’art. 1 , co. 2, del D.Lgs. n. 148/15, il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro non è richiesto in caso di intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.