Disoccupazione speciale per l’edilizia ex art. 11 L. n. 223/91 – Chiarimenti
- 25 Settembre 2017
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Con Messaggio n. 3616/17 l’Inps, richiamando la propria circolare n. 2/13, ha fornito nuove istruzioni procedurali in merito al trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia di cui all’articolo 11 della legge n. 223 del 1991, che, come noto, è abrogato dal 1° gennaio 2017.
In particolare, l’Istituto, uniformandosi alle indicazione fornite con nota del Ministero del Lavoro n. 10141/17, ha precisato che, diversamente da quanto indicato nella richiamata nota n. 2/13, “potranno essere validamente presentate le istanze per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.”
Tale interpretazione trova ragione nel fatto che , come previsto dalla delibera CIPI del 9.10.1993, il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, impegnati nelle stesse opere, quindi anche se, come nel caso in esame, il licenziamento avviene dopo il 31.12.2016 i
Per completezza di informazione si ricorda che precedentemente la citata nota n. 2/2013 aveva precisato invece che si sarebbero potute accogliere le sole domande del trattamento di disoccupazione speciale edile relative ad eventi di licenziamento intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016.
In allegato il Messaggio Inps n. 3616/2017