Con Circolare n. 1 del 1° febbraio 2018 il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, fornisce chiarimenti in ordine ai termini di pubblicazione nei rispettivi siti internet degli atti deliberativi della giunta e del consiglio delle amministrazioni comunali, dei liberi consorzi comunali e delle unioni di comuni, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11, che ha sostituito l’art. 18 della L.r. n. 22/2008.

 In sintesi la circolare chiarisce che tutti gli atti deliberativi delle amministrazioni comunali, dei liberi consorzi comunali e delle unioni di comuni vanno pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente entro 7 giorni dalla loro pubblicazione integrale dell’atto all’albo pretorio on line.

 Ciò in quanto il legislatore ha ragionevolmente inteso non la mera adozione (sottoscrizione e numerazione) da parte dell’organo competente, ma il momento successivo, che va individuato in quello della pubblicazione integrale dell’atto all’albo pretorio.

 La previsione di cui all’art. 6 della L.r. 11/2015 va dunque letta in stretta correlazione a quanto previsto all’art. 12 co. 3 della stessa legge che recita “tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati

 Per quanto concerne invece le delibere, rese immediatamente esecutive dalla giunta o dal consiglio, a pena di nullità, dovranno essere pubblicate entro 3 giorni dal responsabile della pubblicazione per estratto, nell’apposita sezione del sito istituzionale, senza dovere attendere la pubblicazione integrale del provvedimento.

 La loro pubblicazione, chiarisce la circolare, ha valore di pubblicità notizia, stante la gravità della sanzione nel caso di mancato rispetto del termine.

 Relativamente alle modalità di computo dei 3 giorni dall’approvazione delle delibere immediatamente esecutive, il termine andrà calcolato partendo da giorno successivo a quello di adozione della delibera, e non dal primo giorno lavorativo utile.

 Per ogni dettaglio ed approfondimento si rinvia alla Circolare n. 1 del febbraio scorso

 

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