Newsletter 12 ottobre 2018
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NEWSLETTER 12 ottobre 2018
OBBLIGO UTILIZZO COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: 18 OTTOBRE 2018
Per le procedure di appalto disciplinate dal Codice Appalti D.lgs.n. 50/2016, giovedì 18 ottobre 2018 entrerà in vigore l’obbligo di eseguire le comunicazioni e gli scambi d’informazioni con le stazioni appaltanti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Tale obbligo è prescritto dagli artt. 40 e 52 D.lgs. n. 50/2016, frutto del recepimento della Direttiva 2014/24 UE (considerando n. 52 e segg. e art. 22), le cui disposizioni prevedevano un periodo di vacatio di trenta mesi (decorrenti dall’entrata in vigore della normativa di recepimento, in Italia avvenuta con il D.lgs. n. 50/2016).
Ciò comporta che dal prossimo 18 ottobre le comunicazioni delle imprese con le stazioni appaltanti riguardanti tutte le fasi della procedura di gara (presentazione delle offerte, richiesta chiarimenti, etc..) dovranno avvenire esclusivamente per via elettronica. Conseguentemente, le stazioni appaltanti dovranno dotarsi di una piattaforma elettronica, secondo i dispositivi previsti per legge, con la quale gestire le procedure di gara.
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DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 2018 N. 113 “DECRETO SICUREZZA”
Il D.L. in oggetto entrato in vigore il 5 ottobre scorso contiene una serie di disposizioni urgenti in materia di immigrazione, di sicurezza pubblica nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Tra le norme di interesse per il settore degli appalti pubblici segnaliamo:
- Art. 25 (Sanzioni in materia di subappalti illeciti): prevede un inasprimento delle pene fino a anni cinque di reclusione e la trasformazione del reato da contravvenzione a delitto, con ulteriore incremento (da due a cinque anni) del periodo minimo per richiedere l’eventuale estinzione del reato;
- Art. 26 (Monitoraggio dei cantieri): con riguardo alla notifica preliminare per apertura cantiere ex art. 99 D.lgs. n. 81/2008, aggiunge “il Prefetto” quale ulteriore organo al quale effettuare la comunicazione;
- Art. 2 (Disposizioni per la realizzazione dei Centri per il rimpatrio): al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di permanenza degli immigrati in arrivo in Italia, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla entrata in vigore del D.L., e per lavori d’importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 D.lgs. n. 50/2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione l’invito deve essere rivolto ad almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
FIDEUSSIONI FALSE NEI CONTRATTI PUBBLICI – COMUNICATO A.N.A.C.
L’Autorità Naz. Anticorruzione con un Comunicato del 2 ottobre scorso, rende noto di aver riscontrato la presentazione di polizze fideiussorie false nell’ambito di alcune procedure di appalti pubblici.
Tali polizze della compagnia fanno apparentemente riferimento alla compagnia assicurativa WARTA, che dal 2015 ha chiesto e ottenuto la revoca dell’abilitazione in Italia del ramo 15 – Cauzione, ramo che è stato conseguentemente eliminato dall’Elenco di rami autorizzati dell’impresa.
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha già trasmesso alla Procura della Repubblica la documentazione sulla base della quale le polizze risulterebbero proposte da G.P.A. Consulting S.r.l., società non iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI).
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APPALTI A CORPO – IMMODIFICABILITA’ DEL CORRISPETTIVO
Nei contratti pubblici stipulati “a corpo”, il corrispettivo dell’appalto è stabilito in modo fisso e invariabile in ragione del ribasso offerto sull’importo a base d’asta; tuttavia, in sede civile, è stata ammessa la possibilità di riconoscere a talune condizioni all’appaltatore un ulteriore corrispettivo qualora l’incremento dei lavori eseguiti sia stato determinato da richieste o mancanze della stazione appaltante.
Sul punto una NOTA di approfondimento ove sono citati precedenti e sentenza in merito.