Con la legge regionale 29 novembre 2018, n. 22, pubblicata sul S.O. n. 3 alla G.U.R.S. n. 58/2018 del 7.12.2018, sono state introdotte modifiche ai commi 2 e 8 dell’art. 47 della L.r. 3/20016 in materia di parcheggi interscambio.

In particolare l’articolo 1 modifica il comma del sopra citato articolo, prevedendo che almeno il 3% dell’intera superficie del parcheggio interscambio sia destinata ad impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo, sostituendo così la precedente formulazione che conteneva la previsione generica di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

L’articolo 2 modifica il comma 8 dell’articolo 47, aggiungendo, tra i destinatari dei fondi per la realizzazione dei parcheggi interscambio oltre i già previsti comuni isolani con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, il comune di Enna ed i comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica

Si ricorda che l’art. 47 era stato inserito dalla legge di stabilità delle Regione Siciliana, rendendo così disponibili le somme residue non utilizzate o provenienti da provvedimenti di revoca, a valere sulla legge 22 marzo 1989, n. 122, per la realizzazione di parcheggi di interscambio finalizzati a ridurre l’afflusso dei veicoli privati nei centri urbani, attraverso l’interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano e extraurbano  (vedi infra nostra notizia del 24.03.2016).