Legge Regionale 24/2018 – Ricorso Corte Costituzionale: Art. 3 comma 9 modifiche alla L.R. 13/2015 “Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici

Pubblicato sulla G.U.R.S. n. 12 del 15 marzo il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di incostituzionalità degli articoli artt. 2 comma 28 e 3 comma 9 della legge regionale 24/2018

In particolare, con riferimento all’art. 3 comma 9 per violazione:

  • art. 9 secondo comma, della Costituzione che sancisce la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione;
  • art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dei beni culturali;
  •  articoli 134, 136, 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio- in materia di tutela dei centri storici;
  • Art. 14 Statuto regionale R.D. L.vo 15 ·maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l’art. 14

Ricordiamo brevemente che il citato comma 9 dell’art. 3 della L.R. 24/2018 apporta due modifiche alla legge n. 13/2015, recante: “Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici

a) introduce integrazioni all’art. 1, comma 2 della L.R. 13/2015 (“salvo l’obbligo di adeguare le norme di attuazione dei suddetti strumenti urbanistici ai contenuti della presente legge, per le parti che dovessero risultare con essi contrastanti”).

Detta integrazione determinerebbe ”il superamento delle norme per le zone territoriali omogenee A – centro storico, ai sensi decreto ministeriale n. 1444 del 1968, che sono state invece fatte salve dalla legge del 2015, nel caso in cui contrastassero con i contenuti degli “studi di dettaglio”, le cui procedure di individuazione sono previste dall’articolo 3 della legge medesima”.

b) aggiunge all’art. 3 il comma 5 bis (“Nel caso in cui l’amministrazione non abbia ancora adottato lo studio di dettaglio previsto dal comma 1, relativo all’intero centro storico, è data facoltà al soggetto che intende effettuare interventi in conformità ai contenuti della presente legge di proporre uno studio di dettaglio stralcio relativo ad un comparto territoriale, costituito da una o più unità edilizie, con l’obbligo del comune di attivare il procedimento previsto dal medesimo comma 1.”)

Detto comma “consentirebbe la parcellizzazione in stralci dello studio di dettaglio, vanificando l’obiettivo di elaborare in forma organica per l’intero centro storico criteri omogenei per l’individuazione delle tipologie – e conseguentemente degli interventi possibili -, peraltro consentendo di far coincidere non solo con un comparto territoriale (ad esempio un isolato), ma addirittura con una sola unità edilizia, il minimo stralcio possibile che il proponente di un intervento può sottoporre all’iter di approvazione di un intervento può sottoporre all’iter di approvazione”.

Inoltre, con riferimento alla conferenza dei servizi, a cui è demandata la decisione sui piani o gli stralci presentati, il parere della Soprintendenza potrebbe altresì risultare minoritario.

Altresì “il riferimento anche agli “interventi” rende non chiaro se la conferenza dei servizi, esclusivamente finalizzata nel preesistente comma 1 all’espressione di parere in merito all’appartenenza delle singole unità edilizie alle categorie dell’art. 2, autorizzi anche questi ultimi.

In questo modo “verrebbe così affidata all’iniziativa del privato la proposta di attribuzione di tipologie edilizie che in alcuni casi, per esempio in quello dell’edilizia che venisse classificata come “non qualificata” o “parzialmente qualificata” potrebbero comportare categorie di interventi molto impattanti, fino alla demolizione, senza che sia prevista l’autorizzazione da parte della Soprintendenza (cfr. art. 4, comma 1, lettera f), e, in virtù della modifica sopra esposta del comma 2 dell’articolo 1, anche in deroga alle norme precedentemente in vigore per le zone A”.