Art. 36 c. 5 D.lgs. n. 50/2016 “Inversione procedimentale” – Nota Dipartimento Reg. Tecnico

Tra le varie novità apportate dal D.L. n. 32/2019 (cd. “Sblocca Cantieri”) in vigore dal 19 aprile scorso ed in procinto di essere convertito in legge, è annoverata la facoltà per le stazioni appaltanti, negli appalti sotto-soglia comunitaria, di esaminare le offerte economiche (solitamente racchiuse nella busta B) prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti (cd. documentazione amministrativa solitamente racchiusa nella busta A, insieme alla garanzia fideiussoria e alla ricevuta del pagamento del contributo ANAC). Tale facoltà, prevista dall’art. 36 c. 5 D.lgs. n. 50/2016, è esercitabile solo se indicata nel bando o avviso e sempre che sia prevista una verifica a campione sui partecipanti, oltre che sull’aggiudicatario dopo la determinazione della soglia di anomalia, con eventuale ricalcolo della stessa.

Con riferimento alla sopra descritta procedura (cd. inversione procedimentale) il Dipartimento Reg. Tecnico dell’Ass. Infrastrutture ha emanato una nota esplicativa nella quale sono chiariti i passaggi da seguire (pag. 2 e 3).

 

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ORDINANZA TAR LECCE N. 328/2019: 1) Criterio OEPV e migliorie progettuali;

  2) ASMELL  –  obbligo contributo aggiudicatario

 

Segnaliamo l’ordinanza cautelare in oggetto per le importanti questioni trattate.

1) Migliorie al progetto a base di gara in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nella vicenda oggetto di ricorso, il bando di gara (“lavori di ristrutturazione di parte di un fabbricato”), prevedeva quale criteri qualitativi di valutazione, ai quali attribuire un certo punteggio: A) l’estensione nell’offerta tecnica degli interventi strutturali all’intero edificio (anziché di una parte del fabbricato come previsto nel progetto), al fine di consentire l’acquisizione della certificazione di sicurezza per l’intero edificio; B) la proposta di interventi che avrebbero garantito la continuità architettonica all’intero edificio, prestando particolare risalto all’uso dei materiali che avrebbero garantito il risparmio energetico per l’intero edificio.

Il TAR Lecce, nell’ordinanza in epigrafe, ha ritenuto che i suddetti criteri qualitativi delle offerte tecniche prevedono chiaramente prestazioni riguardanti l’intero edificio e non sembrano finalizzati a valorizzare le migliorie al progetto a base d’asta (relativo, invece, alla ristrutturazione – solo – di parte del fabbricato esistente) quanto piuttosto ad estendere gli interventi previsti nel progetto esecutivo alla restante porzione dell’immobile, ponendo (indebitamente) i relativi oneri economici a carico dei concorrenti.

                    

2) Gara espletata da Asmel Consortile e corrispettivo a carico dell’aggiudicatario.

E’ piuttosto nota la prassi che tale Società, o altre forme di centrali uniche di committenza, chiedano ai concorrenti l’impegno ad obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a versare a loro favore un certo corrispettivo per le attività di gara fornite.

Nel caso in specie il TAR Lecce ha ravvisato – in assenza di espressa copertura legislativa specifica – una violazione di legge (art. 41 c. 2 bis D.lgs. n. 50/2016 e art. 23 Cost.), poiché è vietato porre a carico dei concorrenti, in caso di aggiudicazione, eventuali costi anche in considerazione dell’apporto minimale, rispetto alla messa a disposizione della piattaforma telematica, fornito da Asmel consortile, la quale non risulta né essere Centrale di Committenza, né essere iscritta all’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti.

Per entrambi i due motivi sopra illustrati, il TAR Lecce ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia degli atti impugnati (Bando e disciplinare, Atto unilaterale d’obbligo e atti consequenziali) e fissando l’udienza per la trattazione del merito al 2 ottobre p.v.