Con Del. n. 780/2019 l’ANAC ha reso noti gli esiti degli accertamenti ispettivi eseguiti sull’attività contrattuale svolta da ASMEL, da cui emergono alcune anomalie.

Per quanto di ns. importanza, l’ANAC ha compiuto un’analisi su diversi bandi di gara pubblicati da alcuni Comuni aderenti ed è emerso che – nonostante l’Ordinanza TAR Lecce n. 328/2019 – ASMEL persiste nel richiedere ai concorrenti di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, al pagamento dell’1% dell’importo contrattuale a titolo di rimborso per l’utilizzo della piattaforma telematica.

L’ANAC si era già pronunciata sull’illegittimità di tale clausola alla luce dell’espresso “divieto di porre a carico dei concorrenti nonché dell’aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme telematiche” (art. 41 c. 2-bis Cod. Appalti), da ultimo anche con parere reso all’ANCE nel giugno scorso.

Ciò è stato ribadito con lett. ANCE Sicilia del luglio scorso inviata ad ASMEL, Consorzio Tirreno 2000, Ass. reg. Infrastrutture e Dip. Reg. tecnico (all.).

L’ANAC con la delibera in oggetto ha disposto, per possibili iniziative sul piano giudiziario, la trasmissione delle risultanze istruttorie alla Procura della Repubblica di Varese, alla Procura Generale della Corte dei Conti e a quella regionale della Lombardia.