Con sentenza dello scorso 26 settembre la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato l’art. 105 c. 2 D.lgs. n. 50/2016 non compatibile con la direttiva UE 2014/24, laddove limita il subappalto nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto.

Il Giudice comunitario ha evidenziato che il subappalto è uno strumento che favorisce l’accesso delle PMI agli appalti pubblici e contribuisce all’ampia concorrenza nelle gare d’appalto. La Corte ha, altresì, rilevato che l’obiettivo del contrasto alle infiltrazioni criminali non può giustificare una restrizione alla facoltà di subappalto, poiché tale obiettivo può essere perseguito attraverso misure idonee già previste nella legislazione italiana (come ad es. le interdittive antimafia).

La vicenda oggetto della pronuncia risale all’agosto 2016, quando l’ente appaltante Autostrade per l’Italia S.p.A. bandiva una gara per affidamento di lavori in alcune corsie autostradali. Una delle partecipanti veniva esclusa dalla gara per aver dichiarato subappalti in misura superiore al limite allora consentito del 30% (versione precedente alla legge sblocca cantieri, ora max 40%). Il TAR Lombardia adito dall’impresa esclusa, sospendeva il giudizio e chiedeva, in via pregiudiziale, alla Corte Giust. UE se il limite del 30% previsto nel Codice Appalti fosse conforme alla normativa europea in particolare all’art. 71 direttiva UE 2014/24 (subappalto).

Nel corso del processo dinanzi alla CGUE il Governo italiano aveva difeso la normativa italiana, evidenziando che la limitazione del ricorso al subappalto costituiva uno degli strumenti di difesa dalle eventuali infiltrazioni criminali.

Il tenore della suddetta pronuncia comunitaria si aggiunge alla lettera di messa in mora della Commissione Europea del gennaio scorso, nella quale la Commissione ha formulato analoga contestazione all’Italia.

Si attende, pertanto, un provvedimento di modifica normativa del legislatore italiano.

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