Il Ministero Infrastrutture con Circolare n. 8/2019 fornisce alle stazioni appaltanti delle indicazioni operative di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Nella circolare sono sviluppati esempi di calcolo in base al numero delle offerte ammesse (pari o superiore a 15 in applicazione del comma 2 art. 97 D.lgs. n. 50/2016; ovvero inferiore a 15 in applicazione del comma 2 bis art. 97).
Si rileva l’importanza di un passaggio della circolare che approfondisce un punto già oggetto di contenzioso amministrativo, chiarendo che la lett. d) comma 2 art. 97 laddove prevede la detrazione da applicare sulla somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui al comma 2 lett. c), deve essere calcolata in valore assoluto e non in valore percentuale.
Ciò in linea con quanto già chiarito con nota del Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria del luglio scorso (oggetto di ns. comunicato), con varie pronunce giurisprudenziali tra cui da ultimo TAR Catania n. 2191/2019 e prassi ANAC da ultimo Delibera n. 892/2019.
Nel testo della circolare sono presenti due novità.
Il MIT rileva la necessità che nel bando di gara siano fissate le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte e il numero di cifre decimali che saranno prese in considerazione ai fini del calcolo della soglia di anomalia.
Altresì, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a 15 (comma 2 bis art. 97) è chiarito che il valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media dei ribassi delle offerte ammesse (R), dopo il cd. “taglio delle ali”, deve essere considerato senza arrotondamenti o troncamenti e, come tale, verificato se risulti inferiore, pari o superiore a 0,15.

Allegati:

 – Circolare MIT n. 8-2019

 – Circ. Provv OO.PP.Sicilia luglio 2019 (art. 97)

 – Sent. TAR Catania n. 2191-2019 (calcolo soglia)

 – Parere ANAC n. 892-2019 (art. 97)