Con circolare n. 6/2019 dello scorso 11 novembre il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ricollegandosi a quanto già contenuto nella circolare n. 2 del 18 agosto 2016, ha apportato modifiche al procedimento per l’accertamento e la riscossione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D.lgs. 42/2004.
In sintesi:
– in relazione alle novità introdotte dall’art. 36 della L.R. 1/2019, in cui è previsto che, unitamente alla richiesta di autorizzazione, vada presentato il conferimento dell’incarico al tecnico e la successiva conferma di pagamento, si dispone che non siano più accettate istanze prive di posta elettronica del richiedente o del tecnico; le istanze prive di indirizzo pec saranno restituite o non accettate in quanto incomplete;
– onde evitare la prescrizione della sanzione, le Soprintendenze non dovranno condizionare il rilascio della compatibilità paesaggistica o la redazione della perizia di stima alla risposta di sanabilità dell’intervento dal punto di vista urbanistico da parte del Comune;
– in attesa di apposito regolamento, la perizia di stima sarà trasmessa all’interessato via pec;
– modificando il precedente orientamento, stante la natura permanente dell’illecito, la sanzione sarà applicata agli eredi e all’acquirente delle sanzioni che, sebbene non diretti responsabili dell’abuso paesaggistico,assumono una responsabilità concorrente come coautori della violazione stante la natura permanente della stessa che cessa solamente allorché sia stata rimossa “ogni ragione di incompatibilità dell’opera con gli assetti urbanistici e territoriali“

Allegato

 – SANZIONI PECUNIARIE – circolare 6_2019