Sismabonus acquisti: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il Sismabonus acquisti è riconosciuto anche per l’acquisto di unità immobiliari derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria dell’edificio preesistente, se le norme urbanistiche lo consentono, per cui non è necessario che il provvedimento abilitativo dei lavori si riferisca ad interventi di “ristrutturazione edilizia.

La medesima agevolazione, inoltre, può essere fruita anche sugli importi versati a titolo di acconto, purché il preliminare di vendita sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si vuol far valere la detrazione e siano ultimati i lavori riguardanti l’intero edificio.

Nell’ipotesi in cui, all’atto del rogito, l’intervento sull’intero fabbricato non sia ancora ultimato, il Sismabonus acquisti potrà essere fruito esclusivamente dall’anno d’imposta in cui i medesimi lavori verranno terminati. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 5 del 16 gennaio 2020.