Comunicato ANAC – Costi di gestione delle gare telematiche ASMEL – TAR Lombardia ne conferma l’illegittimità
- 5 Marzo 2020
- 0
Con comunicato del 5 febbraio scorso l’ANAC fornisce informazioni in merito alla sentenza del TAR Lombardia di annullamento della cd “gara LED” da 831 milioni, indetta da ASMEL e impugnata da ANAC
Nei confronti del bando in questione – informa ANAC – per la prima volta l’Autorità ha impiegato il potere, previsto dal Codice degli appalti (art. 211 comma 1-ter), che consente di impugnare i bandi che presentano gravi violazioni normative in materia di contratti pubblici.
Nella sentenza 240/2020, depositata lo scorso 3 febbraio, il Tribunale amministrativo ha stabilito che “non sussiste la legittimazione di Asmel all’espletamento delle funzioni di centrale di committenza per l’affidamento di convenzioni quadro”. Dal momento che il servizio svolto “è specificamente remunerato dagli aggiudicatari”, infatti, “deve escludersi che l’Associazione intenda operare per conto degli associati senza alcuna finalità di lucro”. Di conseguenza deve parimenti escludersi che essa “operi nel caso di specie come organismo di diritto pubblico”.
Il Tribunale lombardo non soltanto conferma e spiega quanto aveva già lasciato intendere in sede cautelare, ma si pone in totale continuità con quanto già statuito dal TAR Lecce, nella sentenza n. 1664, del 31 ottobre 2019, che i Giudici milanesi citano più volte espressamente.
Il contenzioso innanzi al Tar Lecce, si ricorda, è stata promosso, tra gli altri, in qualità di ricorrenti, da ANCE Nazionale e ANCE Lecce (VEDI NEWS ANCE del 5 NOVEMBRE 2019).
L’ANAC ha altresì, ai sensi del sopra citato art. 211 comma 1-ter del d.lgs. n. 50/2016, inviato parere motivato:
– al Comune di Biella e ASMEL, delibera n. 179 del 26 febbraio 2020, assegnando un termine di 20 giorni dalla ricezione dello stesso per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata ad impugnare il bando esaminato – CIG 818473402B;
– al Comune di Petralcina (BN) e ASMEL, delibera n. 22 del 15 gennaio 2020, assegnando al comune il termine di 15 giorni dalla ricezione del parere per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata ad impugnare gli atti di gara esaminati – CIG: 8126829771
– al Comune di Vairano Patenora (CE) e ASMEL, delibera n. 21 del 15 gennaio 2020, in cui si propone ricorso innanzi al TAR Campania per chiedere l’annullamento, previa sospensione, degli atti della gara, nei confronti del Comune di Vairano Patenora, di Asmel s.c.a.r.l. e della [omissis]; – CIG: 809661306B.