COVID-19: Guida operativa in materia di lavoro
- 23 Marzo 2020
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Predisposta da ANCE una Guiida in materia di lavoro, comprensiva di prime indicazioni sulle istruzioni INPS in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e sulla comunicazione del Ministero del Lavoro in tema di Durc on line (DOL).
Si richiama l’attenzione in particolare ai seguenti aspetti:
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
CAUSALE DI INTERVENTO “COVID – 19 Nazionale”
I datori di lavoro destinatari delle norme sulla Cassa integrazione ordinaria che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 dovranno indicare quale Causale di intervento “COVID-19 Nazionale”
TERMINI
L’istanza deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
DURATA
Il periodo integrabile è riconosciuto nel limite massimo di nove settimane, anche non continuative, a decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il 31 di agosto 2020.
PROCEDURA
Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.
Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Nella domanda di Cigo, in considerazione del fatto quindi che non deve essere allegata alcuna relazione tecnica, fino all’implementazione della procedura informatica dovrà essere allegato un “documento fittizio” nella sezione allegati (si veda Circolare Inps n. 1287/2020 posta in allegato)
Restando l’obbligo verso le Organizzazioni sindacali della comunicazione preventiva, della consultazione e dell’ eventuale esame congiunto, anche in via telematica, le aziende, ai fini delle richiesta di Cigo, risultano dispensate dall’adempimento di cui al co. 6, art. 14 del D.Lgs. 148/15 e quindi potranno riportare nel quadro “N” della domanda la dicitura “dispensa art. 14 co.6 DLGS 148”.
Nel caso in cui le organizzazioni sindacali si rendessero disponibili, entro i tre giorni successivi dall’inoltro della suddetta comunicazione, come previsto dalla normativa, ad espletare l’esame congiunto, che non costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della Cigo, l’impresa può comunque presentare domanda CIGO.
Fatto salvo quanto sopra è possibile, stante la difficoltà del momento, svolgere la consultazione in videoconferenza e/o delegare ANCE Catania all’espletamento della consultazione con le OO.SS ( fac simile inviato alle imprese associate)
Vi invitiamo a riportare nella comunicazione preventiva (vedi fac simile riportato nella Guida operativa allegata) il dettaglio relativo a
1) unità produttiva interessata da sospensione/riduzione dal lavoro;
2) numero dei dipendenti interessati di cui n. __ operai e n. ___ impiegati;
3) durata: settimane a decorrere dal _____.
4) se la CIGO verrà utilizzata con meccanismi di rotazione o senza rotazione. In quest’ultimo caso specificandone il motivo
Le informazioni di cui sopra dovranno essere ripetute per il numero di unità produttiva interessate
Ricordiamo che l’Inps riconosce la possibilità alle aziende che abbiano presentato una domande di Cigo o abbiano in corso un’autorizzazione per un’altra causale di poter convertire nella causale COVID 19 dette domande, tenuto conto che quest’ultima causale prevarrà su quelle originarie.
Alle aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario è riconosciuta la possibilità di presentare domanda di trattamento ordinario. In particolare la concessione del trattamento ordinario sospenderà e sostituirà il trattamento di integrazione straordinario già in corso, per un periodo massimo di 9 settimane.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, in sostituzione di quello straordinario, è subordinata ad un provvedimento di sospensione da parte del Ministero del Lavoro della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.
SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA. – DOL
L’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, ha disposto che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Al riguardo, a fronte della espressa richiesta da parte dell’Inps, il Ministero del Lavoro ha chiarito che tale disposizione si riferisce anche a tutti i “Durc On Line”, con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Pertanto, tutti i Dol richiesti nel periodo di emergenza, dovranno essere considerati, “nell’ottica di un principio di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovino nelle medesime situazioni determinate da eventi eccezionali ed imprevedibili”,come richiesti prima del 31 gennaio 2020, valutando, dunque, le condizioni sussistenti a quella data, come presupposto del positivo rilascio.