D.P.C.M. 22 Marzo 2020 – Nota e indicazioni
- 23 Marzo 2020
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Di seguito indicazioni relative al D.P.C.M. 22 marzo 2020:
1.La disposizione di sospensione dal 23 marzo fino al 3 aprile di tutte le attività produttive, contenuta all’articolo 1 lettera a) del DPCM, non si applica alle attività i cui codici Ateco sono riportati nell’Allegato 1 al DPCM. Tra di esse, vengono ricomprese quelle riferite ai Codice ATECO 42 (ingegneria civile), 2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione) e 94 (Attività di organizzazioni associative). Tra le attività non sospese anche quelle relative alla raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (comprese nel codice ATECO 38). In allegato un quadro dei principali codici ATECO di interesse del settore con l’indicazione delle attività sospese e non.
2.Con l’articolo 1 lettera d)restano consentite tutte le attività FUNZIONALI ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1.
3.Con l’articolo 1 lettera e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.
Per le attività sospese, le imprese hanno fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione.
Si ricorda inoltre la necessità di rispettare quanto indicato nel protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili condiviso giovedì 19 marzo tra ANCE, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Anas S.p.A., RFI, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL.
Relativamente alle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese e attività che erogano servizi essenziali (comma 1 lett. d) ; e) , poiché sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa, si allega modello di autodichiarazione
Nella dichiarazione dovrà essere indicata l’attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni.
Ai sensi della lettera d) del predetto decreto, fino all’eventuale sospensione espressa dell’attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata.
Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’attività, Vi invitiamo sin d’ora a volere a segnalare eventuali criticità in merito all’applicazione del DPCM all’indirizzo info@ancecatania.it . Sarà nostra cura segnalare tempestivamente ad ANCE Nazionale all’apposito indirizzo istituito a tal fine dalla stessa ANCE Nazionale.
– Nota Commento ANCE – DPCM 22 marzo 2020
– 200322-Allegato 1-Codici ATECO