Pubblicata l’Ordinanza n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Siciliana con la quale si dispone l’efficacia nel territorio della Regione Siciliana delle disposizioni contenute nel D.L. 33/2020, nonchè del D.P.C.M. 17 maggio 2020. L’Ordinanza, che ha validità dal 18 maggio 2020 fino al 7 giugno 2020 compreso, dispone l’abrogazione delle disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze, ad eccezione di quelle esplicitamente richiamate nell’ordinanza stessa in esame.

In materia di spostamenti a partire dal 18 maggio quelli all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, rimanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio.

Fino al 2 giugno, per effetto del D.L. 33/2020, permane il divieto di spostamento, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Previste disposizioni per chi faccia ingresso in Sicilia.

In particolare l’art. 19 dell’Ordinanza dispone, così come per le precedenti ordinanze, il regime di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esenti ex lege dall’isolamento domiciliare, tra cui il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all’allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020. Detta disposizione trova applicazione anche per coloro che per esigenze di lavoro si rechino, occasionalmente o periodicamente, per periodi brevi, in altre Regioni del territorio nazionale.

I soggetti in regime di sorveglianza sanitaria, nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID- 19, devono sospendere le attività e informare il Medico di medicina generale ovvero il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, ponendosi immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.

Disposizioni sono altresì contenute per i lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina per i quali è prevista la compilazione di un apposito modello allegato da trasmettere al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana. Entro le 24 ore successive all’invio della dichiarazione lo stesso verrà restituito alla mail di provenienza con il “visto” di autorizzazione. Il modello va esibito all’atto dell’imbarco. Copia va inoltrata alla Prefettura di Messina e al comune di residenza del richiedente.

E’ fatto obbligo dell’uso di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Il dispositivo dee comunque essere nella disponibilità in cui ne sia necessario l’utilizzo. Non sono soggetti all’obbligo di mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.

Consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 (G.U. n. 126 del 17 maggio) e adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome (ALLEGATO N. 1), da riferire ai settori: ristorazione; attività turistiche; strutture ricettive; servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti); uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche. Esse si applicano, in analogia, anche alle attività economiche, produttive e sociali autorizzate.

Previste sanzioni in caso di mancata osservanza degli obblighi

 

Ordinanza Presidente Regione Siciliana n 21 del 17 maggio 2020