Nell’ambito del Superbonus i soggetti beneficiari (come specificato anche nella Circolare n. 24) devono detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.327 del 9 settembre 2020. La mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.