L’Agenzia delle Entrate torna sulle regole relative all’eco-sismabonus del 110%, con la Risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 con la quale interviene sui limiti di spesa da applicare nell’ipotesi in cui su uno stesso immobile vengano effettuati più interventi “trainati” e “trainanti”.
I limiti di spesa relativi ai lavori ammessi al superbonus variano in base alla tipologia di interventi effettuati, e devono essere calcolati in base al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Via libera anche ai lavori effettuati da ciascun condomino nel proprio appartamento. I lavori trainanti effettuati sulle parti comuni, consentono di accedere al superbonus del 110% per i lavori trainati sulle singole unità immobiliari, con limiti di spesa che anche in questo caso devono essere calibrati in base alla tipologia di lavoro effettuato.
Nel caso in cui su un condominio vengano effettuati più interventi “trainanti” e “trainati”, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione, per ciascun condomino, sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. In caso di pluralità di interventi trainati di risparmio energetico vanno sommati i limiti massimi di detrazione previsti per ciascun intervento.
Le varie spese riferite ai diversi lavori devono essere contabilizzate separatamente nel rispetto degli adempimenti previsti per ciascuna detrazione.